TRASPORTO DI PERSONE, NON DI LINEA, NELL’ERA COVID 19

24 agosto

Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico, in allegato al DPCM 14/07/2020.

 

La Legge 15 gennaio 1992, n. 21, considerata la c.d. “Legge quadro” per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, all’art. 1 prevede la fattispecie degli “Autoservizi pubblici non di linea”, identificando come tali quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Nella medesima normativa, vengono considerati autoservizi pubblici non di linea:

a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;

b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

Nel DPCM 14 luglio 2020, nell’allegato 2 il legislatore ha normato i “SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA”.

Nel provvedimento legislativo, in funzione ai servizi di trasporto non di linea, oltre alle previsioni di carattere generale per tutti i servizi di trasporto pubblico, va innanzi tutto evitato che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente.

Sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri qualora muniti di idonei dispositivi di sicurezza.

L’utilizzo della mascherina non è obbligatorio per il singolo passeggero, che occupi i sedili posteriori, nel caso in cui la vettura sia dotata di adeguata paratia divisoria tra le file di sedili;

Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l’uso di mascherine. E’ preferibile dotare le vetture di paratie divisorie. Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione individuali.

Le presenti disposizioni per quanto applicabili e comunque fino all’adozione di specifiche linee guida, vanno estese anche ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea.

Per tutti gli altri servizi non di linea, effettuati con autobus o unità di navigazione, ovvero per servizi di linea svolti con veicoli solitamente destinati a taxi o NCC con max 9 posti, si applicano le prescrizioni relative alla stessa tipologia di mezzo di trasporto utilizzato.

Per i servizi con autobus non di linea (NCC) e autorizzati (linee commerciali) a media e lunga percorrenza, nonché per i servizi di trasporto pubblico locale extraurbano, ferme restando le regole già prevista circa la verticalizzazione delle sedute, il ricambio dell’aria etc, è possibile la deroga al distanziamento interpersonale di un metro purché:

• sia prevista la misurazione della temperatura per gli utenti prima della salita a bordo del veicolo;

• non sia consentito viaggiare in piedi;

• per i viaggi di lunga percorrenza sia garantito l’utilizzo di una mascherina chirurgica per la protezione del naso e della bocca per una durata massima di utilizzo non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori;

• ciascun passeggero rilasci, al momento dell’acquisto del biglietto, specifica autocertificazione in cui attesta:

(i) di non essere affetto da COVID-19 o di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria di almeno 14 giorni;

(ii) di non accusare sintomi riconducibili al COVID-19 quali, a titolo esemplificativo,

temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, raffreddore e di non aver avuto contatti con persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni;

(iii) l'impegno a rinunciare al viaggio e a informare l’Autorità sanitaria competente nell’ipotesi in cui qualsiasi dei predetti sintomi emergesse prima del viaggio o si verificasse entro otto giorni dall’arrivo a destinazione de servizio utilizzato;

• Siano evitati assembramenti in fase di salita e di discesa dai mezzi, evitando peraltro il più possibile i movimenti all’interno del mezzo stesso.

È importante rammentare che il legislatore ha più volte ribadito le raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico

• Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore)

• Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app

• Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all’interno delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone

• Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro

• Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti

• Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente

• Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso

• Indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca

La situazione di emergenza COVID 19, inaspettata ed imprevedibile, ha registrato nel settore del trasporto persone (TAXI – NCC – BUS) una perdita sostanziale per l’economia delle imprese, ahimè, ancora oggi stiamo vivendo le conseguenze epidemiche, i dati che tutti noi leggiamo quotidianamente non sono positivi. È importante adoperarsi affinchè le misure dettate dalla Istituto Superiore di Sanità e della legge emanate siano rispettate, almeno per quanto attiene l’uso del famosi D.P.I., i quali proteggono la nostra salute.

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