NUOVE DIRETTIVE PER LE TARGHE PROVA

26 febbraio

Di seguito i punti riassuntivi della Circolare:
- Il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova che possono essere rilasciate, è in rapporto di una autorizzazione ogni cinque dipendenti e collaboratori, nell'insieme considerati, e per un totale complessivo non superiore a cento autorizzazioni.
- L'autorizzazione ha validità annuale e non è rinnovabile decorsi sei mesi dalla sua scadenza. Il titolare restituisce l'autorizzazione e la relativa targa entro dieci giorni dal termine.
- L'autorizzazione alla circolazione di prova è sempre revocata dall'Ufficio Motorizzazione Civile quando vengono meno i presupposti in base ai quali è stata rilasciata. L'UMC di Competenza comunica alla polizia stradale la mancata consegna.
- La titolarità dell'autorizzazione alla circolazione di prova è personale e non è cedibile; l'autorizzazione può essere utilizzata esclusivamente per la circolazione su strada nell'ambito del territorio italiano, salvo accordi di reciprocità tra lo Stato italiano ed altri Stati, di un solo veicolo per volta ed è tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo deve essere presente il titolare dell'autorizzazione medesima ovvero uno dei soggetti di cui al comma 1-bis, munito di apposita delega, o un dipendente con apposita delega e contratto di lavoro.
- Quando la targa di prova è collocata su un veicolo già immatricolato, deve essere posizionata nella parte posteriore del mezzo in modo ben visibile e tale da non oscurare o rendere illeggibile la targa di immatricolazione o, quando previsto, la targa ripetitrice che, in ogni caso, durante la circolazione di prova non possono essere rimosse.

fonte: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 DICEMBRE 2023, N. 229 (g.u. N. 37 DEL 14.2.2024)

 

 

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