DECRETO MINISTERIALE 2 SETTEMBRE 2021

04 ottobre

CORSO ADDETTI ANTINCENDIO

DESTINATARI

Lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. La formazione degli addetti antincendio è un adempimento obbligatorio del datore di lavoro ai sensi dell’art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/2008. Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.

 

DURATA

L’allegato III al D.M. 02/09/2021 prevede tre distinti percorsi formativi per gli addetti antincendio, individuandone, per ciascuno, durata e contenuti minimi, in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio:

  • corso di tipo 1-FOR per attività di livello 1 (2 ore modulo teorico + 2 ore modulo pratico);
  • corso di tipo 2-FOR per attività di livello 2 (5 ore modulo teorico + 3 ore modulo pratico);
  • corso di tipo 3-FOR per attività di livello 3 (12 ore modulo teorico + 4 ore modulo pratico).

 

CERTIFICAZIONE

Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza dell’intero corso: non sono ammesse assenze, neanche parziali.

Si evidenzia inoltre che è fatta salva la validità dei corsi e degli esami svolti secondo la precedente normativa (allegato IX del D.M. 10 marzo 1998).

 

AGGIORNAMENTO

L’aggiornamento degli addetti antincendio, effettuato con cadenza quinquennale, deve essere garantito in base al corso di formazione, secondo quanto previsto nell’allegato III del D.M. 02/09/2021:

  • corso di tipo 1-AGGper attività di livello 1 (2 ore modulo pratico);
  • corso di tipo 2-AGG per attività di livello 2 (2 ore modulo teorico + 3 ore modulo pratico);
  • corso di tipo 3-AGG per attività di livello 3 (5 ore modulo teorico + 3 ore modulo pratico).

Se alla data del 04/10/2022 sono trascorsi più di cinque anni dall’ultima formazione/aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro il 04/10/2023.

 

 

GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

PIANO DI EMERGENZA

Il datore di lavoro predispone un piano di emergenza  nei luoghi di lavoro dove ricorra l’obbligo:

  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

I contenuti del piano di emergenza sono indicati all’allegato II al D.M. 02/09/2021.

In tutti gli altri luoghi di lavoro, il datore di lavoro deve comunque adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

  

ESERCITAZIONI ANTINCENDIO

Nei luoghi di lavoro ove ricorre l’obbligo di della redazione del piano di emergenza, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale, per l’addestramento inerente le procedure di esodo e di primo intervento.

Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tali esercitazioni devono prevedere almeno:

  • la percorrenza delle vie d’esodo;
  • l’identificazione delle porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
  • l’identificazione della posizione dei dispositivi di allarme;
  • l’identificazione dell’ubicazione delle attrezzature di estinzione.

Il datore di lavoro deve documentare l’evidenza delle esercitazioni svolte.

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

L’informazione e la formazione si basano sulla valutazione dei rischi, sono fornite al lavoratore all’atto dell’assunzione ed aggiornate nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa.

L’informazione e le istruzioni antincendio possono essere fornite ai lavoratori anche predisponendo avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme (planimetrie, avvisi, cartellonistica, se opportuno, anche in lingue straniere).

Gli argomenti oggetto dell’informazione e formazione antincendio sono contenuti all’allego I del D.M. 02/09/2021.

 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti telefonare al numero 045 503886 (interno 6) oppure inviare una e-mail a segreteria@agenziagiulia.it

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