VELOCITÀ E RELATIVA SEGNALETICA DI CONTROLLO

09 gennaio

I limiti di velocità sono fissati dall’ente proprietario della strada e normati, nonché sanzionati dall’art. 142 del Codice della strada.

Cominciamo dal principio, i limiti di velocità, all’interno del centro abitato sono fissati con il limiti pari a 50 km/h, con possibili tratti a 70 km/h dove segnalato; nelle strade extraurbane secondarie e locali il limite è di 90 km/h, mentre nelle strade extraurbane principali, ovvero le superstrade, è di 110 km/h; in autostrada il limite è di 130 km/h. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, il limite nelle superstrade e nelle autostrade scende a rispettivamente 90 e 110 km/h.

Per i controlli da parte delle forze di polizia stradale, si devono utilizzare i dispositivi regolarmente omologati e tararti di cui all’articolo pocanzi citato.

Le postazioni fisse o mobili devono essere preventivamente segnalate come prevede la norma.

Dal posizionamento della prima segnaletica di “informazione” e la postazione della strumentazione vi è un’intersezione stradale, la suddetta, deve essere ripetuta. Questo prevede il precetto, ma anche la giurisprudenza. A questo proposito si cita la Corte di Cassazione, sezione sesta civile, con l’ordinanza n. 11018/14, del 20/05/2014, ha ribadito un principio importante sul regolare posizionamento della segnaletica relativa al controllo velocità operato dalle forze di polizia con l’utilizzo di strumenti omologati.

Quando viene imposto un limite di velocità che abbassa il limite previsto per il tipo di strada, dopo ogni incrocio esso si considera come inefficace e deve essere ribadito con altro segnale, se il gestore lo desidera.

La normativa vigente, non prevede un esplicita segnaletica, ma essa può essere realizzata sia con cartellonistica stradale in modo permanente, sia con cartellonistica stradale temporanea. È possibile l’utilizzo della segnaletica luminosa con messaggi variabili, oppure utilizzando i dispositivi di segnalazione luminosa installati su veicoli in dotazione delle forze dell’ordine. Lo stesso principio vale anche per la distanza minima fra il dispositivo di rilevamento della velocità e il cartello di avviso della postazione.

Da ribadire che per quanto attiene alla c.d. tolleranza, il regolamento di esecuzione del codice della strada, all'articolo 345, comma 2, così prevede: “Le singole apparecchiature devono essere approvate dal ministero dei Lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%”.

A conclusione è opportuno riportare a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale Civile Caltanissetta 15/11/2015, ha confermato quanto disposto dall’art. 142 comma 6bis, che così stabilisce: “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.”

 

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