Question time: modalità di accertamento dell’eccesso di velocità

11 settembre

La Direttiva Minniti, e la circolare del 21 luglio 2017, prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3, emanata dal Ministero dell’interno – Dipartimento pubblica sicurezza – Servizio polizia stradale, offrono un altro spunto di analisi e studio, riferito alle modalità di accertamento dell’eccesso di velocità.

Questa normativa sarà discussa ed illustrata durante i lavori che si terranno alle Giornate di studio di Riccione 2017, nella sessione “LS6 Tecnica del traffico – Il controllo e la moderazione della velocità come strumento di contrasto all’incidentalità stradale”, programmata per giovedì 21 settembre 2017 dalle ore 15.00 alle 18.30 presso la sessione di studio.

L’eccesso di velocità può essere oggetto di accertamento attraverso sistemi di rilevamento fissi, temporanei o mobili.

Interessante è la classificazione delle postazioni:

  • postazione temporanea – per consentire un’utilizzazione più flessibile sul territorio;
  • postazione fissa – installati permanentemente in postazioni appositamente allestite per garantire un controllo sistematico di tratti di strada caratterizzati da criticità particolari o da elevata sinistrosità;
  • postazione mobile – installati a bordo di veicoli, che permettono il rilevamento anche in movimento.

La direttiva puntualizza: “Tuttavia, in base alla vigente normativa, l’impiego di postazioni fisse di rilevamento senza la presenza degli operatori di polizia NON può ritenersi una modalità ordinaria di controllo, ma rappresenta uno strumento utilizzabile solo su alcune strade ed in presenza di determinate condizioni.

In tutti gli altri casi, perciò, dovranno utilizzarsi sistemi di rilevamento della velocità sotto il diretto controllo e con la presenza di un operatore di polizia”.

Qualora la velocità venga rilevata da apparecchi di controllo automatici, questi devono essere preventivamente segnalati, pena la nullità della sanzione eventualmente irrogata in violazione dell’art. 4 del d.l. n. 121/2002.

Tutti gli strumenti utilizzati per misurare la velocità dei veicoli devono essere approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le disposizioni degli artt. 45, comma 6, e 142, comma 6, del C.d.S, degli artt. 192 e 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, nel seguito Reg.), e del decreto ministeriale 29 ottobre 1997, relativo alla “Approvazione di prototipi di apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego”.

Ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale 29 ottobre 1997, le approvazioni delle apparecchiature per l’osservanza dei limiti di velocità, concesse a decorrere dal 1° gennaio 1981, decadono venti anni dopo il loro rilascio. Da tale data gli apparecchi non possono essere più commercializzati, se la loro approvazione non è stata rinnovata.

Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.

Tuttavia, l’omologazione richiesta dalla legge non è riferita ad ogni singolo esemplare dell’apparecchiatura di volta in volta utilizzato, ma è richiesta per il modello dell’apparecchiatura. Questo concetto è stato espresso anche dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22207/2010 che così affermava:” In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità la necessità di omologazione dell’apparecchiatura di rilevazione automatica – ai fini della validità del relativo accertamento – va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare”.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14217/2011, ha posto ribadito che per il corretto accertamento delle violazione per l’eccesso di velocità non occorre l’omologazione del singolo apparecchio di rilevazione che è in quel momento utilizzato dagli agenti preposti alla rilevazione delle velocità, ma è necessario che tale apparecchiatura sia del tutto identica al modello omologato.

È chiaro che spetta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provvedere a rilasciare l’omologazione di quegli apparecchi o dispositivi che abbiano lo scopo di accertare e rilevare automaticamente le violazioni delle norme del Codice della strada e, quindi, anche di quelli che accertano la violazione dei limiti di velocità, come previsto dall’art. 45 del C.d.S.  . . .” i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione,  . . . . Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione”.

A questo proposito è importante quanto enunciato dall’art. 192. Regolamento di Attuazione (D.P.R. 495/92) “Omologazione ed approvazione”, il quale prevede che:

ogni volta che nel Codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione o la approvazione di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant’altro previsto a tale scopo, di competenza del ministero dei Lavori pubblici, l’interessato deve presentare domanda, in carta legale a tale dicastero indirizzandola all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata da una relazione tecnica sull’oggetto della richiesta, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l’elemento è stato già sottoposto, nonché da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l’utilità e l’efficienza dell’oggetto di cui si chiede l’omologazione o l’approvazione e presentando almeno due prototipi dello stesso. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta dell’avvenuto versamento dell’importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative ai sensi dell’articolo 405.

L’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. L’interessato è tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell’istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso l’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

Nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il ministero dei Lavori pubblici autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto. Con provvedimento espresso è comunicata al richiedente la eventuale reiterazione dell’istanza.

La omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi.

Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato DEVE essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante.

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