PATENTE DI GUIDA, IN CASO DI DIMENTICANZA COSA INCORRE L’UTENTE STRADALE

16 ottobre

Se il conducente di un veicolo dimentica il documento della patente di guida, incorre nelle violazioni sancite dall’art. 180 del codice della strada.

È opportuno ricordare che non parliamo di chi guida senza aver mai conseguito la patente; né di chi si pone al volante nonostante abbia subìto la sospensione della patente; ma di chi ha la patente in regola, in questi casi il codice della strada prevede violazione molto più gravi.

Quindi il possesso dei documenti di circolazione e di guida, come dettato dal già citato articolo della norme stradali, prevede che per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sè i seguenti documenti:

a) la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;

b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo nonché lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le;

c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera, nonché un documento personale di riconoscimento;

d) il certificato di assicurazione obbligatoria.

Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82, “Destinazione ed uso dei veicoli”.

Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sè la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.

Il conducente deve avere con sè il certificato di abilitazione o di formazione professionale; la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169.

Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.695. Alla violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

Quindi, ad un controllo della polizia, in mancanza dei documenti sopra citati, verrà stilato un verbale per dimenticanza del documento “assente” in quel momento.

La Polizia, nel medesimo verbale vi prescrive l’obbligo della prestazione del documento entro un termine che generalmente è di 30 giorni. Il documento può essere presentato al comando accertatore o in alternativa ad un comando di polizia di cui all’art. 12 del codice della strada.

Per la mancata presentazione , senza giustificato motivo, all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di 422 euro.

In caso di guida senza patente perché mai conseguita, l’art. 116 Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore, prevede che non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali.

Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 30.000,00; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.

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