OMICIDIO STRADALE, QUALE RESPONSABILITÀ IN CAPO AGLI ENTI PROPRIETARI A SEGUITO DELLA LEGGE 41/2016

07 novembre

 Girolamo Simonato

 

Gli organizzatori del SEMINARIO DI STUDIO, che si terrà a Monreale (PA) – 25-26 novembre 2016, presso “Centro Maria Immacolata”- Poggio San Francesco, nella mattinata del 25, hanno programmato un incontro dibattito sulle problematiche della Legge n. 41 del 23 marzo 2016, che ha introdotto nel nostro ordinamento le nuove fattispecie di reato di omicidio stradale e di reato di lesioni personali stradali, rispettivamente disciplinate dagli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale.

Il Ministero dell’Interno, nella immediatezza del dispositivo legislativo, ha pubblicato la Circolare protocollo n. 300/A/2251/16/124/68 del 25 marzo 2016. Questo provvedimento è stato emanato al fine di fornire le prime indicazioni operative per quanto riguarda gli aspetti concernenti l’attività connessa alla rilevazione degli incidenti stradali ed in particolare dell’attività di polizia giudiziaria in correlazione all’evento per uniformare l’applicabilità delle nuove disposizioni. È sottinteso che da parte dei comandi operanti è necessario adottare le disposizioni da intraprendere emanate dalle locali Procure della Repubblica.

In particolare si vuole fare il punto della situazione, nel dettato di cui al provvedimento emanato dal Ministero dell'interno, già citato, al cui punto 1.1 Omicidio stradale non aggravato così riporta:

“La fattispecie generica di omicidio colposo è costituita da quello commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale la cui pena rimane, come previsto dalla previgente normativa dell'art. 589 C.P., la reclusione da due a sette anni. Il reato può essere commesso da chiunque viola le norme che disciplinano la circolazione stradale, che sono costituite da quelle del Codice della Strada e delle relative disposizioni complementari. In virtù di tale previsione, il reato ricorre in tutti i casi di omicidio che si sono consumati sulle strade, come definite dall'art. 2 comma 1, C.d.S., anche se il responsabile non è un conducente di veicolo. Infatti, le norme del Codice della Strada disciplinano anche comportamenti posti a tutela della sicurezza stradale relativi alla manutenzione e costruzione delle strade e dei veicoli

Leggendo la disposizione è automatico il riferimento all’art. 14 del Codice della Strada, Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade:

“1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:

a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;

b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;

c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:

a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;

b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.

3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.

4. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune”.

Ebbene la citata Circolare, oltre al riportato art. 14 del d.lgs. 285/92, fa esplicito riferimento all’art. 2 comma 1 “Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionale”.

In virtù di tale previsione, il reato ricorre in tutti i casi di omicidio e lesioni personali gravi e gravissime che si sono consumati sulle strade.

A questo proposito, la sentenza di Cassazione Penale, Sez. 4, ud. 29 marzo 2016 (dep. aprile 2016), n. 17010 - Incidente stradale mortale: elementi provvisionali di delimitazione della sede stradale (barriera new-jersey) non zavorrati e non dotati di sagomatura utile al reciproco fissaggio è interessante per quanto detto sulla responsabilità in caso di sinistro stradale.

È importate quanto sentenziato al punto 7, che si riporta in forma integrale:

“7. Il tema centrale della questione impone peraltro di chiarire che, allorché un incidente si verifichi in un cantiere stradale, si pone il problema di approfondire i rapporti e i limiti della responsabilità dell'Ente proprietario della strada (committente) e dell'appaltatore, sia in relazione agli obblighi che il codice della strada pone a loro carico, rispettivamente all'art. 14 per l'ente proprietario e all'art.21 per chi esegue i lavori, sia in relazione al contratto tra gli stessi intervenuti e ad eventuali pattuizioni particolari convenute dalle parti. Non vi è, infatti, incompatibilità tra area di cantiere e strada aperta al pubblico, atteso che vale al riguardo il principio ben articolato dalla giurisprudenza civile (Sez.3, n. 15882 del 25/06/2013, Rv. 626858; Sez. 3, n. 12811 del 23/07/2012, Rv. 623374), secondo cui in tema di danni determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, qualora l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode. Allorquando, invece, l'area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, questa situazione denota la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore.

7.1. La posizione di garanzia derivante dalla proprietà della strada e dalla destinazione di essa al pubblico uso comporta, infatti, il dovere per l'Ente di far sì che quell'uso si svolga senza pericolo per gli utenti. Posizione di garanzia, dunque, a tutela della collettività, direttamente derivante dalle norme del codice della strada (art. 14), così come quella, parallela, a carico dell'appaltatore, anch'essa riconducibile, come già si è rilevato, al codice della strada (art. 21) e pertanto a tutela proprio dell'incolumità dei terzi utenti della strada che possano subire le conseguenze di una situazione di pericolo non debitamente gestita (Sez. 4, n. 11453 del 20/12/2012, dep. 2013, Zambito Marsala, Rv. 255423). Giova ricordare anche il principio affermato in altra pronuncia da questa Sezione, secondo il quale il pubblico amministratore committente non perde, in conseguenza dell'appalto dei lavori di manutenzione e sorveglianza delle strade, l'obbligo di vigilanza la cui omissione è fonte di responsabilità qualora concorrano le circostanze della conoscenza del pericolo, dell'evitabilità dell'evento lesivo occorso a terzi e dell'emissione dell'intervento diretto all'eliminazione del rischi (Sez. 4, n. 37589 del 05/06/2007, Petroselli, Rv. 237772).

7.2. Con riguardo a tale specifico profilo, la sentenza non dà conto di aver valutato la possibile incidenza, sulla posizione di garanzia dell'imputato, degli obblighi di controllo sulla sicurezza della circolazione e sulla disciplina del traffico gravanti sull'Ente committente in quanto proprietario e custode della strada. Escludendo, infatti, la posizione di garanzia del direttore dei lavori in relazione al cantiere stradale, il giudice di merito ha negato la possibilità di ulteriore sviluppo istruttorio con riguardo alla delimitazione delle responsabilità tra committente ed appaltatore limitandosi ad accertare che non fosse emersa alcuna ingerenza del C.G. nell'organizzazione del cantiere né alcuna segnalazione di pericoli o anomalie da parte del direttore esecutivo e dell'ispettore di cantiere, mentre avrebbe dovuto esaminare la nota prodotta all'udienza del 6 novembre 2014, indicata nel ricorso, nella quale l'appaltatore contestava di avere ricevuto in consegna i lavori, tanto più in quanto, secondo quanto specificamente dedotto nel ricorso, dal verbale di sommarie informazioni del 7 maggio 2010 lo stesso imputato aveva dichiarato che, antecedentemente alla consegna dei lavori (databile 1 dicembre 2009), la manutenzione della segnaletica del tratto stradale interessato dal sinistro era affidata a personale A.N.A.S.”

I Giudici così hanno deciso: Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Caltagirone.

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