MODULO DI CONTROLLO DELLE ASSENZE, NUOVA CIRCOLARE MINISTERIALE DEL 01 SETTEMBRE 2016

02 settembre

Il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha emanato ieri una circolare interpretativa e chiarificatrice sull’effettivo modulo di controllo delle assenze.

Fermo restando quanto introdotto dal d.lgs. 144/08, in attuazione della direttiva 2002/22/CE, la quale aveva introdotto il “modulo di controllo delle assenze” dei conducenti di cui al Reg. 561/06, questo modulo prevedeva l’assenza per malattia, per ferie, oppure per la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del Reg. 561/06 sulla disciplina dei tempi di guida, riposo e interruzioni.

L’assenza, da parte dei predetti conducenti, era quella riferita ai 28 (ventotto) giorni precedenti.

Essa doveva essere documentata attraverso un modulo in formato elettronico, compianto in ogni sua parte, stampabile, elaborato della Commissione europea e riportato in allegato alla decisone 2007/230/CE del 12/04/2007.

È sottinteso che lo stesso modulo è da esibire ad ogni richiesta degli organi di controllo e doveva essere conservato dall’impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo di riferimento.

Ai sensi dell’art. 34 del Reg. 165/2014 del 04/02/2014, è stato deciso che gli Stati membri non possono imporre ai predetti conducenti l’obbligo di presentazione di moduli che attestino la loro attività mentre sono lontani dal veicolo.

La Commissione europea, sulla base della Commission Clarification n. 7 adotta in materia, ha chiarito che la redazione del modulo di controllo previsto dall’art. 9 del d.lgs. 144/08 non sia obbligatoria dopo l’entrata i vigore delle disposizioni del Reg. UE 165/14. In altri termini, la Commissione europea invitava gli Stati membri ad accettare il citato modulo per giustificare le assenze in esso indicate, senza tuttavia renderlo obbligatorio e sanzionare i conducente che e fossero sprovvisti.

La Circolare n. 300/A/5933/16/111/20/3 del 01/09/2016, ribadisce l’inapplicabilità della sanzioni previste dall’art. 9 commi 4 e 5 del d.lgs. 144/08,

4. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 174, 178 e 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il conducente che non ha con se' ovvero che tiene in modo incompleto o alterato il modulo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 143,00 a Euro 570,00. Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

5. Alla stessa sanzione è soggetta l'impresa che non conserva il modulo per il periodo di tempo indicato al comma 2. Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,

fermo restando la facoltà dell’impresa di trasporto di redigere il modulo in esame, da esibire in sede di controllo in una prospettiva di collaborazione per chiarire le eventuali assenze nell’aro dei 28 (ventotto) giorni.

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