MACCHINE AGRICOLE ED OPERATRICI, PROCEDURE PER LA REVISIONE

29 agosto

A distanza di quasi due mesi dall’entrata in vigore delle revisioni delle macchine agricole, questo argomento è ancora di attualità, infatti, esso sarà trattato all’interno della FESTA DELL’UVA che si terrà a Negrar (VR) il 03 e 04 settembre 2016.

In particolare nel pomeriggio del 03 alle ore 18.30, gli organizzatori hanno programmato un incontro sulla revisione delle macchine agricole e sui patentini, che ha subito in questi anni diversi interventi legislativi.

Già il d.lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) all’art. 111 era stata disciplinata la revisione della macchine agricole.

Infatti, come si legge al comma 1 : “Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2014, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell’articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal 30 giugno 2015*, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1º gennaio 2009, e sono stabiliti, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”, modificato e sostituito dall'art. 34, comma 48, della Legge n. 221 del 2012, poi dall'art. 5, comma 2, legge n. 15 del 2014, poi modificato dall'art. 8, comma 5, legge n. 11 del 2015, poi dall'art. 7, comma 11-ter, legge n. 21 del 2016 11-ter.

* per effetto della disposizione citata, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2016”.

Il Decreto Interministeriale, datato 20/05/2015, ed avente ad oggetto: Revisione macchine agricole e operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Codice della Strada), prevede che la Revisione generale delle macchine agricole, è disposta con periodicità di cinque anni. Le macchine agricole, di cui all'art. 57 del Codice della strada, di seguito specificate:

  1. trattori agricoli così come definiti nella direttiva n. 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
  2. macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi;
  3. rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d'ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza.

Revisione generale delle macchine operatrici

È disposta la revisione generale, con periodicità di cinque anni, delle macchine operatrici, di cui all'art. 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito specificate:

  1. macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
  2.  macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e simili;
  3. carrelli, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose.

Visita di revisione per i veicoli di cui all'articolo 111 del codice della strada

Per tutti i veicoli, per i quali sia disposta la revisione ai sensi dell’art. 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non presentati a revisione e che continuano a circolare dopo le rispettive scadenze, si applicano le sanzioni di cui al comma 6 del medesimo art.111.

Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole, senza che il veicolo sia stato per ciò escluso dalla circolazione, il veicolo stesso può continuare a circolare anche oltre la scadenza per esso prevista ma, in ogni caso, non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell'esito dell'avvenuto controllo tecnico. Sulla carta di circolazione è apposto il timbro "Revisione ripetere - Da ripresentare a nuova visita entro un mese", consentendo così al veicolo di continuare nel frattempo a circolare, sempre che si sia provveduto al ripristino della prescritta efficienza e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge per l'eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti.

Allorché le anormalità ed i difetti riscontrati risultino tali da compromettere la sicurezza della circolazione stradale, sulla carta di circolazione è apposto il timbro "Revisione ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina". Tale timbro vale quale foglio di via per recarsi in officina nel corso della giornata stessa in cui il timbro è stato apposto, nell'osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni ivi indicate.

Per i veicoli di cui all'art. 1 è consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui al comma 1. Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini sopra citati, possono essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque sono inefficaci ai fini del consenso alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione e la sicurezza del lavoro nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata.

Per le macchine agricole immatricolate in data antecedente al 1° gennaio 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce procedure semplificate di aggiornamento dei documenti di circolazione.

Visita di revisione per i veicoli di cui all'articolo 114 del codice della strada

Per tutti i veicoli, per i quali sia disposta la revisione ai sensi dell'art. 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non presentati a revisione e che continuano a circolare dopo le rispettive scadenze, si applicano le sanzioni di cui al comma 7 del medesimo art. 114.

Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole, senza che il veicolo sia stato per ciò escluso dalla circolazione stradale, il veicolo stesso può continuare a circolare anche oltre la scadenza per esso prevista, ma in ogni caso non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell'esito dell'avvenuto controllo tecnico. Sulla carta di circolazione è apposto il timbro "Revisione ripetere - Da ripresentare a nuova visita entro un mese", consentendo così al veicolo di continuare nel frattempo a circolare, sempre che si sia provveduto al ripristino della prescritta efficienza e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge per l'eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti.

Allorché le anormalità ed i difetti riscontrati risultino tali da compromettere la sicurezza della circolazione stradale, sulla carta di circolazione è apposto il timbro "Revisione ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina". Tale timbro vale quale foglio di via per recarsi in officina nel corso della giornata stessa in cui il timbro è stato apposto, nell'osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni ivi indicate.

Per i veicoli di cui all'art. 2 è consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui al comma 1. Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini sopra citati, possono essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque sono inefficaci ai fini del consenso alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata.

Modalità di esecuzione della revisione

Le modalità di esecuzione della revisione, ai fini della sicurezza della circolazione stradale, sono definite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con la possibilità di effettuare tale revisione mediante unità mobili.

Con riferimento ai requisiti minimi di sicurezza, si applicano le disposizioni di cui all’art. 295 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Revisione delle macchine agricole ed operatrici in circolazione

Le macchine agricole, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), sono sottoposte alla revisione generale a far data dal 31 dicembre 2015 e successivamente ogni cinque anni, entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione, secondo l'anno stabilito nella tabella in Allegato 1 al presente decreto.

Le macchine agricole, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c) sono sottoposte alla revisione generale a far data dal 31 dicembre 2017.

Le macchine operatrici, di cui all'art. 2 sono sottoposte alla revisione generale a far data dal 31 dicembre 2018.

Formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole

I criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'art. 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, sono stabiliti con l'Accordo del 22 febbraio 2012, Repertorio atti n. 53/CSR, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e parte integrante del presente decreto.

Allegato I al Decreto del 20/05/2015

 

Categorie di macchine agricole di cui all'art.1, comma 1, lettera a)

Tempi

Trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973

Revisione entro il 31 dicembre 2017

Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1990

Revisione entro il 31 dicembre 2018

Trattori agricoli immatricolati dal 1°gennaio 1991 al 31 dicembre 2010

Revisione entro il 31 dicembre 2020

Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015

Revisione entro il 31 dicembre 2021

Trattori agricoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2016

Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

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