LA CORTE DI CASSAZIONE HA RICONOSCIUTO LA COMPETENZA ALL’ISPETTORATO DEL LAVORO PER LE SANZIONI RELATIVE AI TEMPI DI GUIDA, INTERRUZIONI E DI RIPOSO.

01 dicembre

 * Simonato Girolamo

La Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia ha presentato contro la sentenza del Tribunale della città lombarda, la quale aveva annullato un verbale di accertamento degli ispettori, motivando che non rientra nei compiti istituzionali il potere di controllare e accertare le violazioni attraverso l’analisi delle registrazioni del tachigrafo.

La VI sezione civile della Corte di Cassazione, con la Sentenza n.20594/16, depositata il 12/10/2016, ha ribadito la competenza degli Ispettori del Lavoro ad accertare le violazioni in materia di tempi di guida e di riposo di cui ai Regolamenti CE 561/2006 e CE 165/2014 e ad applicare le conseguenti sanzioni previste dall’art. 174 C.d.S., spiegando che "l'esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi finalizzato all'accertamento che siano rispettati i limiti temporali dell'orario di lavoro risponde alla duplice esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e la tutela del lavoratore".

A seguito della sentenza, il Ministero del Lavoro ha emanato la nota n.21281 del 18/11/16, con la quale ha riaffermato la competenza in esame degli ispettori del lavoro.

Prima di analizzare i due provvedimenti citati, è d’obbligo una riflessione su alcuni passaggi, il primo correlato ai tempi di guida disciplinati dall’articolo 7 del Reg. CE 561/06, che così dispone: “Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo.

Questa interruzione può essere sostituita da un'interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un'interruzione di almeno 30 minuti: le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al primo comma” e di conseguenza i tempi di riposo normati dall’articolo 8 del Reg. CE 561/06

“1. I conducenti rispettano i periodi di riposo giornalieri e settimanali.

2. I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale. Se la parte di periodo di riposo giornaliero effettuata entro le previste 24 ore è di almeno 9 ore ma inferiore a 11, tale periodo di riposo è considerato un riposo giornaliero ridotto.

3. Un periodo di riposo giornaliero può essere prolungato e convertito in un periodo di riposo settimanale regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto.

4. I conducenti non possono effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale.

5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, in caso di multipresenza i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore nell'arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale.

6. Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno:

- due periodi di riposo settimanale regolare, oppure

- un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale.

7. Qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore.

8. In trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta.

9. Un periodo di riposo settimanale che cade in due settimane può essere conteggiato in una delle due, ma non in entrambe.”

Il sistema sanzionatorio è previsto dall’art. 174 del Codice della Strada, pertanto questi illeciti possono essere contestati e notificati dalla forze di polizia stradale, ai sensi dell’art. 12 del C.d.S. e anche dal personale della Direzione provinciale dell’Ispettorato del lavoro.

La Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, con sentenza 26 maggio – 12 ottobre 2016, n. 20594 così si è espressa: “L’esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi finalizzato all’accertamento che siano rispettati i limiti temporali dell’orario di lavoro risponde alla duplice esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e la tutela del lavoratore. I soggetti preposti a tale verifica sono sia quelli normalmente indicati dal cds in ordine alla sicurezza della circolazione sia quelli funzionalmente titolari del controllo delle condizioni di lavoro con la conseguenza che l’accertatore è legittimato alle relative contestazioni. La contestazione, come accertata e non sostanzialmente contestata, attiene a profili che riguardano sia la tutela del lavoratore che quella della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione per cui il relativo accertamento è prerogativa di tutti gli organi che, nell’ambito delle rispettive competenze, sono preposti a specifiche funzioni il tutto nel quadro costituzionalmente previsto del buon andamento della pubblica amministrazione, anche in relazione alle competenze degli Ispettori del lavoro riconosciute, sulla scorta della legislazione vigente, dalla giurisprudenza di legittimità, Cass. 7.5.2003, n. 13304).”

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 18 novembre 2016, n.21281 ha emesso la seguente nota: “ Oggetto: Autotrasporto: sentenza della Corte di Cassazione n. 20594 del 12 ottobre 2016.

Si trasmette l'allegata sentenza della Corte di Cassazione n. 20594 del 12 ottobre 2016, con la quale è stata ribadita la competenza degli ispettori del Ministero del Lavoro all'irrogazione di sanzioni relative alla violazione dell'art. 174 del codice della strada a seguito dell'esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi installati sull'autoveicolo.

Secondo il principio richiamato dalla Suprema Corte l'esame della citata documentazione è finalizzato all'accertamento del rispetto dei limiti temporali dell'orario di lavoro non solo per esigenze di sicurezza della circolazione ma anche per la tutela del lavoratore.

Di conseguenza, i soggetti preposti a tale verifica sono anche quelli funzionalmente titolari del controllo delle condizioni di lavoro, legittimati alle relative contestazioni.”

Quindi, gli Ermellini hanno chiarito che l’accertamento relativo al controllo dei registri di servizio, dei dischi analogici e dei file tachigrafici, oltre che rappresentare un valido strumento al fine di verificare il rispetto dei tempi di guida, riposo (giornaliero e settimanale) e le interruzioni, risponde anche all’esigenza di assicurare la sicurezza della circolazione, nonché la tutela del lavoratore.

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