L’ITALIA È INSICUREZZA – CANALE ITALIA 53

05 novembre

Questo è il titolo della serata egregiamente condotta dal Prof. Vito MONACO negli studi di Canale Italia all’interno della rubrica televisiva “Notizie Oggi Lineasera”.

Con gli ospiti si è ampliamente discusso sul Decreto legge” Salvini” il quale focalizza su sicurezza e immigrazione, nonché alla lotta contro la criminalità organizzata.

Al fine di offrire un post trasmissione ecco in pillole cosa prevede il decreto legge.

Come è noto, il decreto legge, come nel caso di specie, nell’ordinamento giuridico italiano è un atto normativo avente carattere provvisorio, adottato in casi straordinari, di necessità e di urgenza dal Governo. Lo stesso strumento giuridico, deve essere convertito in legge entro i 60 giorni dalla sua pubblicazione, in questo caso avvenuta in data 04/10/2018 G.U. n. 231/18.

Nel titolo della serata vi era il termine “insicurezza” che può avere una duplice valenza, ma la sicurezza può essere definita come la conoscenza dell’evoluzione di un sistema che non produrrà effetti indesiderati. È normale che la sicurezza totale si potrebbe avere in assenza di pericoli, cosa molto labile.

Permessi di soggiorno

Già nella premessa del decreto si legge che ritenuta la necessità e urgenza di prevedere misure volte a individuare i casi in cui sono rilasciati speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, nonchè di garantire l’effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione.

Come anche illustrato agli ospiti della serata, il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo reca la dicitura "casi speciali", ha la durata di un anno e consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonchè l'iscrizione nell'elenco anagrafico.

Lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Alla scadenza, il permesso di soggiorno di cui al presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

Punto interessante è quello che afferma che gli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finche' persistono le condizioni di salute di eccezionale gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale.

È stato introdotto il Permesso di soggiorno per calamità.

Il suo rilascio può avvenire quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamità.

Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi, è valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile

Qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis. In tali casi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile della durata di due anni, rinnovabile, che consente l'accesso allo studio nonchè di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo

 

Art. 16 Controllo, anche attraverso dispositivi elettronici, dell'ottemperanza al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare

All'articolo 282-bis “allontanamento della casa famigliare” , comma 6, del codice di procedura penale, è inserito il dettato di cui all’art. 572 “ Maltrattamenti contro familiari e conviventi” (1), che prevede chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

(1) L'articolo che recitava: "Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni." è stato così sostituito dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

Art. 612-bis. Atti persecutori.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio

Art. 17 Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo

Per le finalità di prevenzione del terrorismo, gli esercenti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481, comunicano, per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, i dati identificativi riportati nel documento di identità esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo, di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La comunicazione è effettuata contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e comunque con un congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo.

Il Centro di cui al comma 1 procede al raffronto automatico dei dati comunicati ai sensi del comma 1 con quelli in esso conservati, concernenti provvedimenti dell’autorità giudiziaria o dell’Autorità di pubblica sicurezza, ovvero segnalazioni inserite, a norma delle vigenti leggi, dalle Forze di polizia, per finalità di prevenzione e repressione del terrorismo. Nel caso in cui dal raffronto emergano situazioni potenzialmente rilevanti per le finalità di cui al comma l, il predetto Centro provvede ad inviare una segnalazione di allerta all'ufficio o comando delle Forze di polizia per le conseguenti iniziative di controllo, anche ai fini di cui all'articolo 4, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

I dati comunicati ai sensi del comma 1 sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità tecniche dei collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni previste dal comma l, nonchè di conservazione dei dati. Il predetto decreto è adottato, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto può essere comunque emanato.

Art. 19 Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle Polizie municipali

Previa adozione di un apposito regolamento comunale, emanato in conformità alle linee generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata, i comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti possono dotare di armi comuni ad impulso elettrico, quale dotazione di reparto, in via sperimentale, per il periodo di sei mesi, due unità di personale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, individuato fra gli appartenenti ai dipendenti Corpi e Servizi di polizia municipale.

Art. 20 Estensione dell'ambito di applicazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive

All'articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il divieto di cui al presente comma può essere adottato anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.». Trattasi del c.d. DASPO URBANO

Art. 26 Monitoraggio dei cantieri

All'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole «provinciale del lavoro» sono inserite le seguenti: «nonchè al prefetto».

 

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