Incidente stradale con autocarri dotati di tachigrafo

17 aprile

L’incidente stradale, secondo la definizione contenuta nella convenzione di Vienna, del 1968, è un evento nel quale rimangano coinvolti veicoli, persone, animali e cose.

Nella medesima normativa, si specifica che l’evento si può verificare con veicoli fermi o in movimento.

Nel caso dei veicoli muniti della tecnologia del tachigrafo digitale o del cronotachigrafo analogico, l’articolo 2 del Reg. 561/06 CE, prevede che il dispositivo si applica al trasporto su strada:

  1. a) di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate; oppure
  2. b) di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine.

È interessante anche quanto riportato dall’art. 1 del Reg. 165/14 CE, il quale stabilisce obblighi e requisiti relativi alla costruzione, all’installazione, all’uso, alla prova e al controllo dei tachigrafi utilizzati nel trasporto su strada per verificare la conformità al regolamento (CE) n. 561/2006, alla direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla direttiva 92/6/CEE del Consiglio.

I tachigrafi rispondono, per quanto riguarda le loro condizioni di costruzione, di installazione, di uso e di controllo, alle prescrizioni del presente regolamento.

La definizione della strumentazione è ben citata nell’art. 2 , della medesima normativa, che alla lett. a) così comunica: “ «tachigrafo» o «apparecchio di controllo», l’apparecchio destinato all’installazione nei veicoli stradali per visualizzare, registrare, stampare, archiviare e generare in maniera automatica o semi-automatica i dettagli del movimento, compresa la velocità, di tali veicoli, in conformità dell’articolo 4, paragrafo 3, e dei dettagli di determinati periodi di attività dei loro conducenti”.

Orbene, è importante per l’attività di trasporto una riflessione sul dettato normativo di cui all’art. 179 comma 8-bis del Codice della Strada (d.lgs. 285/92), che così recita: “ In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso.”

La circolare n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12 agosto 2010 del Ministero dell’Interno, al paragrafo 27 così prevede: Interventi in materia di cronotachigrafo e limitatore di velocità - Art. 179 C.d.S. Con la modifica del comma 2 dell'art. 179 C.d.S

Si è precisato che costituisce illecito amministrativo, non solo il mancato inserimento del foglio di registrazione nel cronotachigrafo analogico, ma anche il mancato inserimento della scheda del conducente nel tachigrafo digitale, dirimendo così definitivamente ogni dubbio interpretativo in ordine alla sanzione da applicare a quest'ultima fattispecie, riconducibile al comma 9. Il nuovo comma 8-bis dell'art. 179 C.d.S prevede, invece, in caso di incidente con danni a persone o cose provocato dal conducente di un veicolo dotato di tali dispositivi, l'obbligo di segnalazione del fatto all'autorità competente (Direzione provinciale del lavoro), da parte del comando dal quale dipende l'agente accertatore, ai fini della verifica presso l'impresa di autotrasporto di cose o di persone dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso.”

Inoltre, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, Circ. 5 agosto 2010, prot. n. 25/II/0013944/MA007.A003.1473 - L. 29 luglio 2010, n. 120 ("Disposizioni in materia di sicurezza stradale") - Prime istruzioni operative al personale ispettivo, per quanto attiene all’esame dell’art. 179 comma 8bis C.d.S. così recita: “Art. 179 ( Cronotachigrafo e limitatore di velocità).

Il comma 2, dopo le parole: "oppure non inserisce il foglio di registrazione" (nel caso dell'apparecchio analogico) inserisce le seguenti parole "o la scheda del conducente".

Con la legge n. 120/2010 viene, inoltre, introdotto il comma 8-bis che prevede in caso di incidente con danno a persone o a cose dei veicoli muniti di cronotachigrafo, che l'organo accertatore segnali il fatto all'autorità competente (e quindi alla DPL competente territorialmente), al fine di disporre la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso.”

Pertanto, l’autorità territorialmente competente è da individuarsi nella Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) ove ha sede l’impresa di autotrasporto: infatti, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 144 che prevede: “Le attività di controllo su strada e le attività di controllo presso i locali delle imprese ai sensi dell'articolo 1, da chiunque svolte, sono pianificate e coordinate rispettivamente, dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.”

È interessante anche riportare quanto ha introdotto il d.lgs. 286/05 “Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore”, al comma 7-bis, che ha introdotto: “Quando dalla violazione di disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, è disposta la verifica, presso il vettore, il committente, nonchè il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal presente articolo e dall'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.”

La circolare interministeriale: (Ministero dell’Interno prot. n. 300/A/4628/11/101/3/3/9 – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 12409) del 18/05/2011, avente ad oggetto: “ Articolo 7, comma 7bis, del D.lgs. n. 286/2005, introdotto dall’art. 51 della Legge 29/07/2010, n. 120. Disposizioni attuative”

Nella circolare sopracitata, sono importanti alcuni contenuti:

  1. In riferimento ai tempi di guida e di riposto di cui all’art. 174 del C.d.S., l’eventuale corresponsabilità del vettore andrà accertata mediante l’esame delle risultanze dei dispositivi analogici o digitali installati a bordo del veicolo, del giorno del sinistro e dei 28 giorni precedenti;
  2. Il conducente deve avere con sé, ai sensi: dell’art. 15 Reg. CEE n. 3821/85 e attualmente dell’art. 36 “Registrazioni che devono essere in possesso del conducente” Reg. 164/15, gli elaborati del giorno del sinistro e dei 28 giorni precedenti ;
  3. Entro il termine di 15 (quindici) giorni, dalla definizione del sinistro stradale e/o dalla contestazione delle violazioni accertate nei confronti dei vari soggetti della filiera (art. 7 d.lgs. 286/05), l’ufficio accertatore, comunica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per il trasporto stradale e l’intermodalità;
  4. La Direzione Generale, ricevute le comunicazioni, procede, nei confronti dei soggetti della filiera, alla verifica del rispetto delle norme previste dall’art. 83bis della Legge 06/08/2008, n. 133, ai fini di quanto previsto dai commi 14 e 15 della disposizione stessa.

Da rammentare che la norma generale prevede che l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinchè non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.

Girolamo Simonato, Comandante della Polizia Locale di Montecchio Maggiore (VI) e docente FIAP

Fonte: fiapautotrasporti.it 

Informazioni sui cookie presenti in questo sito

Questo sito utilizza cookie tecnici e statistici anonimi, necessari al suo funzionamento.

Per saperne di più x