Guida senza scheda tachigrafica

01 novembre

L’apparecchiatura di bordo sui veicoli commerciali addebiti al trasporto di persone e cose, a far data, per le nuove immatricolazioni dal 01 maggio 2006, devono essere muniti di tachigrafo digitale, il quale ha la possibilità di registrare i dati relativi all’attività di guida, quella del riposo giornaliero e settimanale, le interruzioni, nonché molte altre informazioni che si leggono sulla memoria della carta tachigrafica.

Oltre alla carta tachigrafica, in questo caso del conducente, il veicolo ha una memoria inserita nell’apparecchiatura, la quale registra tutte le informazioni relative agli ultimi 365 giorni di funzionamento.

È opportuno ricordare che i conducenti in possesso della carta tachigrafica, o in alternativa dei fogli di registrazione, per i veicoli immatricolati prima del maggio 2006, i quali esercitano la loro attività lavorativa in aree pubbliche, la normativa di riferimento è quella del Reg. 561/06ce.

L’aspetto sanzionatorio è normato dell’art. 179 del Codice della Strada che prevede che nei casi annunciati dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, che i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento stesso.

Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 a euro 3.396. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.

Ai sensi dell’art. 126bis del Codice della Strada, per la suddetta infrazione è prevista la decurtazione di 10 (dieci) punti.

Oltre a quanto osservato, la normativa nazionale, per il mancato inserimento della carta tachigrafica, del foglio di registrazione oppure l’uso non corretto, è prevista una sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi.

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