Gomme invernali ci siamo il 15 novembre è vicino

06 novembre

 * di Girolamo Simonato

In questo novembre un po’ particolare, sotto l’aspetto climatico, si deve far i conti con il calendario che inesorabilmente ci dice che dal 15 del mese per qualunque automobilista vi è il cambio delle gomme.

Addio treno di gomme estive ben arrivate quelle invernali, le quali ci accompagnano fino a primavera 2018.

Vediamo che impone la normativa.

La direttiva ministeriale (1) prevede che ai fini della necessaria di uniformare il periodo interessato dall’obbligo del cambio gomme, esso, sia ricompreso tra il 15 novembre e il 15 aprile.

Gli enti proprietari delle strada, dentro i centri abitati (2) e fuori dai centri abitati (3), lungo le strade frequentemente interessate da precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata (freezing rain) nel periodo invernale, prescrivono con l’emissione di appositi provvedimenti, come da allegato a) della Direttiva, che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Marchiatura penumatici invernali

Marcatura M+S

I pneumatici marchiati M+S sono pneumatici invernali standard con mescola, disegno e struttura del battistrada progettato principalmente per assicurare una maggiore trazione su fango e neve rispetto ai normali pneumatici estivi, tuttavia non devono attenersi a nessuna specifica performance invernale.

Marcatura “Snowflake”

Questo simbolo identifica i pneumatici invernali omologati secondo i più severi standard americani e che forniscono elevate prestazioni di sicurezza e controllo sulla neve, sul ghiaccio e, in generale, alle basse temperature. Per questo tutti i nostri pneumatici invernali sono contrassegnati anche dal simbolo “Snowflake” e garantiscono un grip in trazione nettamente migliore rispetto ai normali pneumatici invernali M+S.

Sanzioni

Come detto, dal 15 novembre, i veicoli devono essere attrezzati con le gomme invernali, o le alternative riconosciute come tali, diventano un obbligo per legge.

La sanzione amministrativa pecuniaria è da 85 a 338 euro, fuori dai centri abitati (3)

Pagamento entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione euro 59.80 entro 60 giorni euro 85.00

La sanzione amministrativa pecuniaria è da 41 a 169 euro, nei centri abitati (2)

Pagamento entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione euro 28.70 entro 60 giorni euro 41.00

* Docente Fondazione ASAPS

  1. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013
  2. Art. 7 d.lgs. 285/92
  3. Art. 6 d.lgs. 285/92

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