DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE E DI PROPRIETA'

26 giugno

DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 98 

Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata  al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo  8,  comma  1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124. (17G00105)

(GU n.145 del 24-6-2017)  Vigente al: 24-7-2017 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 29 aprile 1999,  n.  1999/37/CE  del  Consiglio, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli,  recepita  con decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  14  febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000;

Visto il regio decreto-legge 15  marzo  1927,  n.  436,  convertito dalla  legge  19  febbraio  1928,  n.  510,  recante  disciplina  dei contratti di  compravendita  degli  autoveicoli  ed  istituzione  del Pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia;

Visto  il  regio  decreto  29  luglio  1927,   n.   1814,   recante disposizioni di attuazione e transitorie del regio  decreto-legge  15 marzo 1927, n. 436;

Visto il libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del codice civile approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;  

Vista la legge 1° dicembre 1986, n.  870,  recante  misure  urgenti straordinarie  per  i  servizi   della   Direzione   generale   della motorizzazione civile e dei trasporti in  concessione  del  Ministero dei trasporti, e in particolare l'articolo 18 e l'allegata Tabella  3 relativa alle tariffe per le operazioni di motorizzazione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante  nuovo codice della strada;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle  amministrazioni  pubbliche,  e  in particolare l'articolo 8, commi 1, lettera d), e 5;

Visto il decreto-legge 16  maggio  2016,  n.  67,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2016, n. 131;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione  del  nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, recante regolamento per l'ammissione all'utenza del  servizio di informatica del centro elaborazione dati della Direzione  generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, concernente regolamento recante norme per la  semplificazione del procedimento  relativo  alla  immatricolazione,  ai  passaggi  di proprietà  e  alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi;

Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella riunione del 20 aprile 2017;

Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 marzo 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista  la  seconda  deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della  Repubblica  ai  sensi  dell'articolo  8, comma 5, della citata legge n. 124 del 2015;

Vista la  deliberazione  definitiva  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2017;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica amministrazione, di concerto con i  Ministri  dell'economia  e  delle finanze, delle infrastrutture e  dei  trasporti,  dei  beni  e  delle attività culturali e del turismo e della giustizia;

 

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Documento unico di circolazione e di proprietà

1. A decorrere dal  1°  luglio  2018,  la  carta  di  circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva  29  aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio,  costituisce  il  documento  unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli  autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei  beni  mobili registrati di cui al libro VI, titolo I, capo  III,  sezione  I,  del codice civile.

2. Nella carta di circolazione  di  cui  al  comma  1,  di  seguito denominata «documento unico», sono annotati:

a) i dati tecnici del veicolo;

b) i dati di intestazione del veicolo, di cui agli  articoli  91, 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c) i dati validati  dal  Pubblico  registro  automobilistico,  di seguito PRA,  relativi  alla  situazione  giuridico-patrimoniale  del veicolo;

d) i dati relativi alla cessazione del veicolo dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua  definitiva  esportazione all'estero.

  3. Nel documento unico sono, altresì,  annotati  i  dati  relativi alla  sussistenza  di  privilegi   e   ipoteche,   di   provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono  sulla  proprietà  e  sulla disponibilità del  veicolo,  annotati  presso  il  PRA,  nonché'  di provvedimenti  di  fermo  amministrativo,  con  le  modalità,  anche telematiche, previste con decreto del Ministero delle  infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il  Ministero  della  giustizia,  da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del presente decreto.

  4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è  competente al  rilascio  della  carta  di  circolazione,  che  ha  validità  di certificazione  dei  dati  in  essa  contenuti,  ferma  restando   la responsabilità dell'Automobile club d'Italia, di seguito ACI, per  i dati relativi  alla  proprietà  e  alla  locazione  finanziaria  dei veicoli, e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  per  i dati relativi ai veicoli di cui al presente articolo.

Art. 2 Procedura di rilascio

1.  Il  soggetto  interessato  presenta  istanza  di  rilascio  del documento  unico  di  cui   all'articolo   1   in   sede   di   prima immatricolazione o di  reimmatricolazione  o  del  suo  aggiornamento conseguente al trasferimento della proprietà del veicolo,  corredata dalla relativa documentazione e avvalendosi di un  modello  unificato definito  con  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, sentito l'ACI, da adottare  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) presso qualsiasi Sportello telematico  dell'automobilista,  di seguito STA, nelle ipotesi previste dal decreto del Presidente  della Repubblica 19  settembre  2000,  n.  358,  ivi  compresi  gli  Uffici dell'ACI in quanto STA;

b) presso il competente Ufficio motorizzazione civile, di seguito UMC, nelle ipotesi escluse dall'ambito di  applicazione del  decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

2. Per il rilascio e l'aggiornamento della carta di circolazione in sede  di  prima immatricolazione, di reimmatricolazione o di aggiornamento, è corrisposta una  tariffa unica  determinata  con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di concerto con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  della giustizia, da adottare entro il  termine  perentorio  del  30  aprile 2018, sentiti l'ACI e le organizzazioni maggiormente  rappresentative delle imprese di  consulenza  automobilistica,  previo  parere  delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro il termine di  quindici  giorni  decorrenti  dalla  data  di   ricezione   della richiesta.  Tale  tariffa è determinata  in  misura  comunque  non superiore alla  somma  dell'importo  delle  due  tariffe  previste  a normativa vigente,  tenuto  conto  dei  costi  dei  servizi.  Con  il medesimo decreto è, altresì, determinato l'importo dell'imposta  di bollo unificata in misura tale da assicurare che siano  garantiti,  a seguito dell'unificazione dei documenti  di  cui  all'articolo  1,  i medesimi effetti finanziari previsti  a  legislazione  vigente  senza impatti negativi  sui  saldi  di  bilancio  e  sono  disciplinate  le modalità di versamento delle tariffe all'ACI in  maniera  diretta  e alla Motorizzazione civile, per gli importi di rispettiva competenza.

Agli aggiornamenti della carta di circolazione relativi a  situazioni giuridiche o tecniche non soggette a trascrizione al PRA,  continuano ad applicarsi le tariffe previste dalla Tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870. Con le stesse modalità previste  al  primo periodo  è  disposto  l'aggiornamento  della   tariffa   unica.   Il versamento della tariffa unica e dell'imposta di bollo  unificata è consentito anche attraverso modalità di pagamento elettronico  o  online. I risparmi nella gestione dei dati determinati  dall'attuazione della presente disciplina sono integralmente destinati  a  ridurre  i costi per l'utenza. In caso di mancata adozione del decreto di cui al presente comma, in sede di prima applicazione  la  tariffa  unica  è determinata quale  somma  delle  due  tariffe  previste  a  normativa vigente e l'importo dell'imposta di bollo  unificata è determinato quale somma degli importi delle imposte di bollo dovute  a  normativa vigente  per  ciascuna  tipologia  di  documento.  Con  le   medesime modalità previste a legislazione vigente è versata all'ACI  e  alla motorizzazione civile una quota della tariffa unica pari  all'importo della tariffa rispettivamente prevista a  legislazione  vigente.  Con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  e'  disposto l'aggiornamento  della  tariffa  di  cui  all'ottavo   periodo,   con eventuale adeguamento degli  importi  di  competenza  rispettivamente dell'ACI e della motorizzazione civile.

3. Le istanze e la relativa  documentazione  sono  trasmesse  dagli uffici che le ricevono per via telematica al Centro elaborazione dati presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di  seguito denominato CED, che gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli di  cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n. 285.

4. Il CED trasmette contestualmente al PRA, esclusivamente per  via telematica, i dati relativi alla proprietà ed allo  stato  giuridico del veicolo, unitamente alla documentazione in formato elettronico.

5. Il CED, dopo aver verificato la  congruenza  dei  dati  ricevuti anche utilizzando le procedure di validazione  messe  a  disposizione dal sistema informativo del PRA, consente agli  STA  e  agli  UMC  di stampare la carta di circolazione.

6.  Gli  Uffici  ACI-PRA  provvedono  alle   iscrizioni   ed   alle trascrizioni secondo la disciplina contenuta negli  articoli  2683  e seguenti del codice civile e nel regio decreto-legge 15  marzo  1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio  1928,  n.  510,  e  nelle altre disposizioni speciali che regolano l'istituto. Gli  uffici  del PRA, nel caso in cui accertino irregolarità, entro il termine di tre giorni lavorativi dal rilascio della carta di circolazione,  ricusano la formalità di iscrizione o di trascrizione e  ne  danno  immediata comunicazione allo STA richiedente  e  all'UMC  competente,  ai  fini dell'adozione, da parte di quest'ultimo, degli  atti  conseguenti  ai sensi dell'articolo 101, comma 4, del decreto legislativo  30  aprile 1992, n. 285.

7. Le istanze  volte  alla  annotazione  nel  PRA  di  privilegi  e ipoteche sono presentate anche per il tramite degli UMC e degli  STA, che le  inoltrano  telematicamente  agli  uffici  del  PRA,  i  quali provvedono alle relative registrazioni dandone comunicazione per  via telematica  al  CED,  secondo  quanto  stabilito  dal  comma   3.   I provvedimenti di fermo amministrativo e di revoca dello  stesso  sono notificati dal concessionario della riscossione  al  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il collegamento telematico con il CED, che telematicamente li comunica  al  sistema  informativo del PRA.

Art. 3 Ulteriori disposizioni

1. Il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  accede  a titolo gratuito e in via telematica a tutte le informazioni contenute nel PRA per ottemperare alle vigenti disposizioni,  anche  europee  e rende  disponibili  al  PRA  i  dati   necessari   allo   svolgimento dell’attività   di riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione.

2.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  in  materia  di imposta provinciale di trascrizione, contenute nell'articolo 56  del  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e quelle di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

Art. 4 Relazione al Parlamento

1. Decorso un anno dalla data di introduzione del documento  unico, il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  trasmette  al Parlamento una relazione sugli effetti  e  sui  risultati  conseguiti evidenziando, in particolare, i risparmi conseguiti  per  l'utenza  e gli effetti sull'organizzazione di ACI, sentita l'ACI, anche ai  fini della valutazione sull'eventuale istituzione  di  un  archivio  unico presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  su  proposta  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ACI,  da  adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n. 400, entro ventiquattro mesi dall'introduzione del  documento  unico, sono definite  le  modalità  organizzative  dell'eventuale  archivio unico da istituirsi presso il Ministero delle  infrastrutture  e  dei trasporti, in modo da assicurare la riduzione dei costi  di  gestione dei dati relativi alla proprietà e alla  circolazione  dei  veicoli.

Sono fatti salvi i diritti attivi e passivi dei contratti  in  essere alla data del predetto decreto.

Art. 5 Disposizioni di coordinamento e abrogazioni

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 93:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:  «5.  Per  i  veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., nella carta di  circolazione  sono annotati i dati attestanti la proprietà e  lo  stato  giuridico  del veicolo.»;

2) il comma 9 è soppresso;

3) il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. Fermo  restando quanto previsto  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19 settembre  2000,  n.  358,  istitutivo  dello  sportello   telematico dell'automobilista,  gli  adempimenti  amministrativi  previsti   dal presente articolo e dagli articoli 94 e 103, comma 1, sono gestiti in via telematica dagli uffici del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la navigazione, gli affari generali e del personale, quale centro  unico di servizio,  attraverso  il  sistema  informativo  del  Dipartimento stesso.»;

b) all'articolo 94:

1) il comma 1 è  sostituito  dal  seguente:  «1.  In  caso  di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, dei  motoveicoli  e dei  rimorchi o nel  caso di  costituzione  dell'usufrutto o di stipulazione  di  locazione con  facoltà di  acquisto, l'ufficio competente del Dipartimento per i  trasporti, la  navigazione,  gli affari   generali e del personale, su richiesta avanzata dall'acquirente entro  sessanta giorni  dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è  stata  autenticata o giudizialmente accertata, provvede al rilascio di una nuova  carta  di  circolazione nella quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della  proprietà e dello stato giuridico del veicolo. Il competente ufficio del P.R.A. provvede alla relativa trascrizione  ovvero, in  caso di  accertate irregolarità, procede alla ricusazione della  formalità entro  tre giorni dal ricevimento  delle  informazioni  e  delle  documentazioni trasmesse, in via telematica, dall'ufficio  del  Dipartimento  per  i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale.»;

2) il comma 2 è  sostituito  dal  seguente:  «2.  In  caso  di trasferimento  della  residenza  dell'intestatario  della  carta   di circolazione, o di sede se si tratta di persona giuridica,  l'ufficio competente del Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione,  gli affari generali e del personale procede all'aggiornamento della carta di circolazione.»;

3) al comma 4, le parole: «dai commi 1  e  2»  sono  sostituite dalle seguenti: «dal comma 1» e le  parole:  «e  del  certificato  di proprietà» sono soppresse;

c) all'articolo 94-bis, comma 1, le parole: «, il certificato  di proprietà di cui al medesimo articolo» sono soppresse;

d) all'articolo 95:

1) la rubrica è sostituita dalla  seguente:  «Duplicato  della carta di circolazione»;

2) il comma 1 è soppresso;

3) il comma 6 è soppresso;

e) all'articolo 96:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ferme restando le procedure di  recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l'ente  impositore, anche per il tramite del soggetto cui è affidata la riscossione, qualora accerti  il  mancato pagamento delle stesse per almeno tre anni consecutivi,  notifica  al proprietario l'avviso dell'avvio del procedimento e, in  assenza  di giustificato motivo, ove non sia  dimostrato  l'effettuato  pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica,  chiede  all'ufficio competente del Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione,  gli affari  generali  e  del   personale   la   cancellazione   d'ufficio dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. Il predetto  ufficio provvede al ritiro delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia.»;

2) il comma 2 è soppresso;

f) all'articolo 101:

1) al  comma  3,  la  parola:  «novanta»  è  sostituita  dalla seguente: «tre»;

2)  al  comma  4,  le   parole:   «su   apposita   segnalazione dell'ufficio del P.R.A.,» sono soppresse;

g) all'articolo 103:

1) il comma 1 è sostituito dal  seguente: «1.  Per  esportare definitivamente  all'estero  autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l'intestatario o l'avente titolo chiede  all'ufficio  competente  del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari  generali  e del personale la cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli  e dal  P.R.A.,  restituendo  le  relative  targhe   e   la   carta   di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento  stesso nel  rispetto  delle  vigenti  norme  comunitarie  in   materia.   La cancellazione è disposta a  condizione  che  il  veicolo  sia  stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non  anteriore  a sei mesi rispetto  alla  data  di  richiesta  di  cancellazione.  Per raggiungere i transiti  di  confine  per  l'esportazione  il  veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito del foglio di  via e della targa provvisoria prevista dall'articolo 99.»;

2) al comma 2, le  parole:  «,  altresì»  sono  soppresse,  le parole: «agli uffici del P.R.A.» sono sostituite dalle seguenti:  «al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la  navigazione, gli affari  generali  e  del  personale»  e  il  secondo  periodo  è sostituito  dal  seguente:  «Il  predetto   ufficio   provvede   alla cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e ne da' notizia al competente ufficio del  P.R.A.  per  la  cancellazione  dal  pubblico registro automobilistico.»;

h) all'articolo 201, comma 1,  primo  periodo,  le  parole:  «dai pubblici registri» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A.» e al quarto  periodo  le  parole: «dai pubblici registri» sono sostituite dalle seguenti: «dal P.R.A.»;

i)  all'articolo  213,  comma  7,  le  parole:  «al  P.R.A. per l'annotazione nei propri registri» sono  sostituite  dalle  seguenti: «all'ufficio  competente  del  Dipartimento  per  i   trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l'annotazione al P.R.A..»;

l) all'articolo 214-bis, comma 2, ultimo periodo, le parole:  «al pubblico  registro  automobilistico  competente  per  l'aggiornamento delle  iscrizioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «all'ufficio competente del Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione, gli affari generali e del personale per l'aggiornamento delle  iscrizioni al P.R.A..»;

m) all'articolo 214-ter, comma 1, quarto periodo, le parole:  «al pubblico   registro   automobilistico   per   l'aggiornamento   delle iscrizioni» sono sostituite dalle seguenti:  «all'ufficio  competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l'aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A.»;

n) all'articolo 226:

1) al comma 6, le parole: «del certificato di proprietà,» sono soppresse;

2) al comma 7, le parole: «dal P.R.A.,» sono soppresse.

2. All'articolo 231, comma 5,  del  decreto  legislativo  3  aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dal seguente:  «A  tal fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il gestore  del  centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale restituisce la carta di circolazione e le targhe ad uno sportello telematico dell'automobilista che provvede secondo  le  procedure  previste  dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.».

3. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  da  adottare  ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le disposizioni di coordinamento  relative  al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

4. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  da  adottare  ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le disposizioni di coordinamento  relative  al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

Art. 6 Disposizioni transitorie e finali

1. Le carte di circolazione e i certificati di proprietà, anche in formato elettronico,  rilasciati  anteriormente  al  termine di  cui all'articolo 1, comma 1, mantengono la loro validità. Qualora divenga necessario provvedere alla loro nuova  emissione,  essi  sono sostituiti dal documento unico.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni pubbliche interessate provvedono  all'attuazione  delle  disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e  finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. A decorrere dall'entrata in  vigore del presente decreto, la vigilanza  sull'ACI è esercitata, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, dalla Presidenza del Consiglio dei  ministri  e,  limitatamente alle attività del PRA, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ferme restando le competenze del Ministero della giustizia e dell’autorità giudiziaria previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 7 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni  dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,  ad  eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, che entrano in vigore a decorrere dal 1° luglio 2018.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 Dato a Roma, addi' 29 maggio 2017

                             MATTARELLA

Gentiloni  Silveri,  Presidente   del Consiglio dei ministri

 

Madia, Ministro per  la semplificazione e la pubblica amministrazione

Padoan,  Ministro   dell'economia e delle finanze

Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

 Franceschini,  Ministro  dei  beni  e delle  attività  culturali e del turismo

Orlando, Ministro della giustizia

 

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 

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