DISPOSITIVI ANTIABBANDONO DI BAMBINI EMESSO IL DECRETO

25 ottobre

 * Girolamo Simonato

 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha pubblicato il Decreto 02 ottobre 2019, n. 122, recante le disposizione sul “Regolamento di attuazione dell'articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore a quattro anni”, che troverà applicazione vigente dal: 07 novembre 2019.

Attenzione che l'obbligo del seggiolino scatterà 120 giorni dopo l'entrata in vigore del DM, esattamente il 06 marzo 2020

Analizzando lo stesso provvedimento legislativa si apprende che, ai fini del regolamento si intende per:

a) veicolo: un veicolo appartenente ad una delle categorie internazionali M1, N1, N2 ed N3, così come definite dalla direttiva 2007/46/CE;

Direttiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 - che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli

Articolo 3 - Definizioni

Ai fini della presente direttiva e degli atti normativi elencati nell’allegato IV, salvo altrimenti in essi disposto, si intende per:

13) «veicolo», ogni veicolo a motore o il suo rimorchio quali definiti ai punti 11 e 12;

1. Categorie di veicoli

Ai fini dell'omologazione europea e nazionale nonché dell'omologazione individuale i veicoli vanno classificati secondo la classificazione a seguire:

(Resta inteso che l'omologazione può essere rilasciata esclusivamente per le categorie di cui ai punti da 1.1.1 a 1.1.3, da 1.2.1 a 1.2.3 e da 1.3.1 a 1.3.4)

Categoria M

Veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di persone e dei loro bagagli.

Categoria M1

Veicoli della categoria M, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente.

Nei veicoli della categoria M1 non è previsto alcuno spazio per i passeggeri in piedi.

Il numero di posti a sedere può essere limitato a uno (vale a dire il posto a sedere del conducente).

Categoria N

Veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di merci.

Categoria N1

Veicoli della categoria N con una massa massima che non supera le 3,5 tonnellate.

Categoria N2

Veicoli della categoria N con una massa massima compresa tra 3,5 e 12 tonnellate.

b) dispositivo antiabbandono: un dispositivo di allarme, costituito da uno o più elementi interconnessi, la cui funzione è quella di prevenire l'abbandono dei bambini di età inferiore ai quattro anni, a bordo dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 e che si attiva nel caso di allontanamento del conducente dal veicolo;

c) sistemi di ritenuta per bambini: quelli indicati all'articolo172, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

d) normativa di armonizzazione dell'Unione: normativa dell'Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazione del dispositivo antiabbandono quale prodotto;

e) fabbricante: persona fisica o giuridica che fabbrica un dispositivo antiabbandono ovvero lo fa progettare o fabbricare e che lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;

f) operatore economico: il fabbricante, l'importatore, il rappresentante autorizzato o il distributore di un sistema antiabbandono;

g) vigilanza del mercato: le attività svolte e i provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per garantire che i dispositivi antiabbandono siano conformi ai requisiti stabiliti dal presente regolamento;

h) autorità di vigilanza del mercato: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

i) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di merci per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nell'ambito di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.

Per una corretta applicazione, il provvedimento citato si applica ai dispositivi antiabbandono, di cui all'articolo 172 del codice della strada.

Il regolamento non pregiudica la normativa di armonizzazione dell'Unione. Quando i dispositivi contemplati dal presente regolamento rientrano nel campo di applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione, essi devono rispettare tale legislazione.

Sotto l’aspetto delle caratteristiche generali, il dispositivo antiabbandono può essere:

a) integrato all'origine nel sistema di ritenuta per bambini;

b) una dotazione di base o un accessorio del veicolo, compresi nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso;

c) indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo.

Al fine di conoscere le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali, dettate dell’art. 4, il quale afferma che quando sono immessi sul mercato, i dispositivi antiabbandono aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3, lettere a) e b),devono essere conformi alle prescrizioni riportate nell'allegato A, punto 1, al presente regolamento.

Caratteristiche funzionali essenziali

a) Il dispositivo antiabbandono deve segnalare l'abbandono di un bambino di età inferiore a 4 anni, sul veicolo sul quale è trasportato, da parte del conducente del veicolo stesso mediante l'attivazione di uno dei segnali di cui alla lettera d);

b) il dispositivo deve essere in grado di attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente;

c) il dispositivo deve dare un segnale di conferma al conducente nel momento dell'avvenuta attivazione;

d) nel caso in cui il dispositivo rilevi la necessità di dare un segnale di allarme, quest'ultimo deve essere in grado di attirare l'attenzione del conducente  tempestivamente attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili  all'interno o all'esterno del veicolo;

e) il dispositivo antiabbandono deve essere in grado di attivare il sistema di comunicazione indicato alla lettera g);

f) se alimentato da batteria, il dispositivo deve essere in grado di segnalare al conducente livelli bassi di carica rimanente;

g) i dispositivi antiabbandono  possono essere dotati di un sistema di comunicazione automatico per l'invio, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate.

Quando sono immessi sul mercato, i dispositivi antiabbandono aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3, lettera c), devono essere conformi alle prescrizioni riportate nell'allegato A, punti 1e 2, al presente regolamento.

Caratteristiche tecnico-costruttive essenziali

a) Il dispositivo deve essere basato su sistemi elettronici con logiche di utilizzo o che utilizzano appositi sensori;

b) nell'interazione con il veicolo o con apposito sistema di ritenuta, il dispositivo non deve in alcun modo alterarne le caratteristiche di omologazione.

La normativa, impone degli obblighi specifici per il fabbricante, infatti, si apprende che quando un dispositivo antiabbandono è messo a disposizione sul mercato, è in capo al fabbricante accertarsi che esso sia conforme alle prescrizioni tecniche costruttive e funzionali essenziali ai sensi dell'articolo 4.

Il fabbricante redige la documentazione tecnica e, su richiesta, la mette a disposizione dell'autorità di vigilanza del mercato.

La documentazione tecnica deve contenere tutti i dati o dettagli pertinenti dei mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire che il dispositivo antiabbandono sia conforme alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali, come specificato all'articolo 4.

Per il dispositivo di cui all'articolo 3, lettera c), la documentazione tecnica, di cui ai commi 1 e 2, comprende una valutazione delle interazioni con il veicolo o il sistema di ritenuta per bambini.

Ai fini di cui all'articolo 6, il fabbricante rilascia una dichiarazione di conformità, redatta secondo il modello di cui all’allegato B,

Modello dichiarazione di conformità ai sensi del Regolamento di attuazione dell'articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore a 04 (quattro) anni

e la rende disponibile su richiesta. Nel redigere la dichiarazione di conformità, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del dispositivo antiabbandono alle prescrizioni tecniche costruttive e funzionali essenziali di cui all'articolo Ogni dispositivo antiabbandono deve essere accompagnato, alla vendita, dalle prescrizioni per l'installazione, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche per l'uso e la manutenzione, ad eccezione dei casi per i quali ciò non sia richiesto dalla normativa di armonizzazione dell'Unione.

La vigilanza del mercato, per quanto riguarda la commercializzazione dei dispositivi antiabbandono è effettuata dalla Direzione generale per la motorizzazione, ai sensi del regolamento CE n. 765/2008 (del 9 luglio 2008 - che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93)

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1.Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti l’organizzazione e il funzionamento dell’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità nello svolgimento di attività di valutazione della conformità.

2.Il presente regolamento fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti per garantire che essi soddisfino requisiti che offrano un grado elevato di protezione di interessi pubblici, come la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la protezione dei consumatori, la protezione dell’ambiente e la sicurezza pubblica.

3.Il presente regolamento fornisce un quadro per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi.

4. Il presente regolamento stabilisce i principi generali della marcatura CE.

e, a partire dal 16 luglio 2021, del regolamento UE n.2019/1020 (del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011)

Articolo 1 Oggetto

1. L'obiettivo del presente regolamento è migliorare il funzionamento del mercato interno rafforzando la vigilanza del mercato sui prodotti oggetto della normativa di armonizzazione dell'Unione di cui all'articolo 2, per garantire che nel mercato dell'Unione siano disponibili soltanto prodotti conformi che soddisfano prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la tutela dei consumatori, la protezione dell'ambiente, della sicurezza pubblica nonché di qualsivoglia altro interesse pubblico protetto da tale normativa,

2. Il presente regolamento stabilisce le norme e le procedure per gli operatori economici con riguardo ai prodotti oggetto di talune normative di armonizzazione dell'Unione e istituisce un quadro di riferimento per la cooperazione con gli operatori economici.

3. Il presente regolamento fornisce altresì un quadro per i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione che figura nell'allegato I («normativa di armonizzazione dell'Unione»), se la normativa di armonizzazione dell'Unione non contiene disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo, che disciplinano più particolarmente determinati aspetti relativi alla vigilanza del mercato e all'applicazione delle norme.

2. Gli articoli 26, 25, 26, 27 e 28 si applicano a tutti i prodotti oggetto della normativa dell'Unione nella misura in cui non vi siano disposizioni specifiche nel diritto dell'Unione riguardo all'organizzazione dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione.

3. L'applicazione del presente regolamento non impedisce alle autorità di vigilanza del mercato di adottare misure più specifiche, come previsto nella direttiva 2001/95/CE.

4. Il presente regolamento lascia impregiudicati gli articoli 12, 13, 14 e 15 della direttiva 2000/31/CE.

Dispositivi antiabbandono riconosciuti da altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Si presumono conformi alle disposizioni del presente regolamento i dispositivi antiabbandono legalmente commercializzati in altri Stati appartenenti all'Unione europea o in Turchia, o originari e legalmente commercializzati in uno Stato appartenente all'EFTA, che è parte contraente dell'Accordo SEE.

L'applicazione del presente regolamento è soggetta alle disposizioni del regolamento 764/2008/CE e del regolamento UE2019/515. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO B (articolo 5, comma 4)

Modello dichiarazione di conformità ai sensi del Regolamento di attuazione dell’articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore a quattro anni

(art. 5 del regolamento)

Il fabbricante o suo rappresentante autorizzato stabilito nell’Unione europea1 : ........................................................ dichiara che il nuovo dispositivo antiabbandono descritto di seguito2: ............................è conforme alle disposizione del DM

....................... data ......  firma3

 

1 ragione sociale, indirizzo completo del fabbricante e del mandatario ove ricorra

2 descrizione del dispositivo (marchio, tipo, numero di serie, ecc.)

3 nome e funzione del firmatario abilitato a impegnare il fabbricante o il mandatario

 

Sistema sanzionatorio

Art. 172. Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini

1. Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6 e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera f) , del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.

1-bis. Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all’estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l’obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l’abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini o del dispositivo di allarme di cui al comma 1-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 333. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

 * Comandante P.L. Unione Pratiarcati – Albignasego

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