CONTROLLO DELLA VELOCITÀ, INSTALLAZIONE DEI BOX

19 gennaio

I c.d. “Box”, molto utilizzati lungo le arterie stradali, non rientrano nella fattispecie delle normative previste dal C.d.S. (D.lgs. 285/92) e Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/92), infatti questi manufatti non hanno nessuna omologazione o approvazione. Essi sono dei contenitori che possono essere utilizzati al fine di controlli stradali per l’eccesso di velocità, ai sensi dell’art. 142 del C.d.S.

Al fine di dare un chiarimento, si porta a conoscenza di alcune interpretazioni emessa dal MINT e MIT.

Il Ministero dell'interno (MINT) con Direttiva del 21.7.2017, n. 300/A/5620/17/144/5/20/3, Parte I, paragrafo 7.2, è così citato:” non esiste alcun obbligo di utilizzo di segnaletica luminosa e/o intermittente per rendere visibile la postazione di controllo, né di utilizzare colorazioni particolari riguardo ai contenitori (box) e/o supporto (pali) dei dispositivi di controllo”.

Importante è pure la nota 12 a corredo la quale asserisce che:” Si stanno affermando diversi progetti che prevedono metodologie di controllo della velocità, soprattutto in ambito urbano, che possono sopperire da un lato all’impossibilità di poter installare i sistemi di “controllo da remoto e dall’atro infondere la percezione del controllo costante su un dato tratto di strada” ove sono installati appositi box di colorazione diversa impropriamente detti dissuasori.

L’unico impiego consentito per tali “supporti”, per i quali non è richiesta alcuna approvazione o omologazione essendo meri contenitori, è quello che prevede l’installazione al loro interno di misuratori di velocità di tipo approvato, per un utilizzo anche non continuo.  . . . “

È interessante anche quanto stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), il quale ha fornito un parere n. 2318 del 23/04/2013 dal quale si evince:”1. I manufatti in questione non sono inquadrabili in alcuna delle fattispecie previste dal Regolamento (D.P.R. n. 495/1992), pertanto non possono essere approvati né omologati. Ciò ne comporta il divieto d’uso ai sensi dell’art. 45, comma 1, del Codice (D.lgs. n. 285/1992), salvo il caso che possano essere utilizzati come contenitore di dispositivi misuratori della velocità, debitamente approvati senza che ne derivino influenze negative sul funzionamento di questi ultimi. Alle condizioni sopra previste, ne è possibile l’installazione in pianta stabile, purché sia assicurata una effettiva funzione di rilievo della velocità, ancorché saltuaria.

Diverso è l’utilizzo della strumentazione per l’accertamento della velocità la quale deve essere omologata e tarata secondo le disposizioni legislative, oltre che correlata da apposita segnaletica stradale relativa al controllo elettronico della velocità.

 

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