COMPORTAMENTO IN CASO DI INCIDENTE STRADALE

28 febbraio

 * Simonato Girolamo

 

L'incidente stradale è definito dalla convenzione di Vienna sul traffico stradale del 1968 come un evento in cui rimangano coinvolti veicoli, esseri umani o animali, fermi o in movimento, e dal quale derivino lesioni a cose, animali, o persone.

L’analisi legislativa, giurisprudenziale e dottrinale ha ampliato tale nozione definendo il sinistro stradale come quell’avvenimento inatteso che determina un danno più o meno grave o turba un andamento previsto nella circolazione.

La normativa sulla circolazione stradale, prevede che in caso di incidente, l’utente della strada, non specifica conducente di veicoli, pertanto può trattarsi anche di pedone, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.

In questo sintagma rientra, sicuramente, la nozione di responsabilità civile, poiché il nostro ordinamento prevede all’art. 2054 c.c. un’ipotesi di responsabilità aquiliana derivante dalla circolazione dei veicoli.

La responsabilità aquiliana o responsabilità extracontrattuale è prevista dall'art. 2043 codice civile, il quale stabilisce che qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

La normativa civilistica, prende che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

A prescindere dalle responsabilità, il consiglio basilare che mi sento di dare a tutti voi è quello di mantenere necessariamente la calma. Il sinistro è già avvenuto quindi non si può tornare indietro. Alterarsi, innervosirsi è solo nocivo all’ambiente già teso per il fatto accaduto.

William Shakespeare disse "la calma è la virtù dei forti", questa frase è da mettere in atto in questi frangenti della vita comune.

L’azione principale è quella di salvaguardare le persone coinvolte, prestando soccorso, se necessario, e facendo intervenire i sanitari e le forze di polizia.

La cosa importante è quella di farci notare indossando i giubbini fosforescenti , prevista dalla norma stradale e se possibile, spostare al più presto i veicoli dalla strada, collocandoli fuori della carreggiata o, se non è possibile, al margine destro della strada per non compromettere la viabilità.

Le eventuali tracce dell'incidente stradale, non devono essere modificate o cancellate, soprattutto se siamo in presenza di un sinistro con feriti o più grave, esse, servono per ricostruire la dinamica.

Con i veicoli sulla sede stradale, è necessario avvertire gli altri utenti della strada posizionando a debita distanza il segnale mobile di pericolo.

Uno strumento utilissimo da usufruire in tali occasione è il Modulo di Constatazione Amichevole.

Esso è un modulo standard, accettato da tutte le imprese assicuratrici, con cui poter dare la nostra versione dei fatti suffragata magari dalla versione dell'altro conducente coinvolto.

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