CIRCOLAZIONE IN ITALIA DEI VEICOLI CON TARGA STRANIERI

21 dicembre

 * Girolamo Simonato

 

Con Circolare n. 33292 del 20/12/2018, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il suddetto provvedimento avente ad oggetto: “ art. 29bis decreto legge 04/10/2018 n. 113, convertito in Legge 01/12/2018 n. 132, circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero.

Lo stesso ministero nell’approfondimento della normativa, si è bene soffermato sull’art. 93 C.d.S. comma 1-bis, che prevede:” salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta (60) giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero”.

Appurato che i principi comunitari in materia di libera circolazione dei lavoratori come dettato dall’art. 45 TFUE e della libera prestazione di servizi di cui all’art. 56 TFUE, da cui sono esclusi da tale divieto:

Ø  veicoli in disponibilità di soggetti residenti in Italia in forza di un contratto di leasing o di noleggio senza conducente stipulato in altro Stato della Unione europea e Spazio Economico Europeo con una impresa che non ha sede in Italia;

Ø  veicoli intestati ad un’impresa costituita in un altro Stato della Unione europea e Spazio Economico Europeo, che non ha la sede in Italia, e da questa ceduti in comodato ad un soggetto residente in Italia con il quale l’impresa stessa intrattiene un rapporto di lavoro o di collaborazione.

A fronte del citato divieto, il dettato di cui all’art. 93 comma 1 quater così espone: “Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-bis, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati”, pertanto si possono individuare due “rimedi” alternativi:

1.    che il veicolo venga immatricolato in Italia, al fine di poter continuare a circolare sul territorio dello Stato;

2.    che il veicolo venga condotto oltre confine previo rilascio del foglio di via, come dettato dall’art. 99 del C.d.S.

Effettivamente, il citato art. 132 C.d.S., “Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri”, con la conversione della Legge 132/18, al comma 1 è stato aggiunto questo periodo: “Scaduto il termine di un anno, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.”

Inoltre, con la medesima modifica legislativa è stato inserito il nuovo comma 5 che così prevede: ”Fuori dei casi indicati all'articolo 93, comma 1-ter, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Se entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non è immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213.

Infatti, si legge che trascorso l’anno entro il quale è ammessa la libera circolazione dei veicoli immatricolati all’estero e in disponibilità di soggetti non residenti, è prescritto anche il caso che il veicolo venga immatricolato in Italia, se ci sono le condizioni che l’intestatario acquisisca la residenza o stabilisca la propria sede nel nostro paese. In alternativa, come si legge nel novellato, che il veicolo venga condotto oltre il confine munito di foglio di via, già previsto dall’art. 99 C.d.S..

Nella circolare esplicativa, si legge che rimane ferma la possibilità di condurre il veicolo oltre il confine mediante trasporto con altro veicolo idoneo e munito di titolo autorizzativo, laddove richiesto, senza necessità di richiedere il foglio di via.

Nelle avvertenze finali della circolare, si specifica di avere cura di verificare che l’utenza sia correttamente informata circa l’impossibilità di ricorrere, al fine di condurre il veicolo oltre il confine, alla autorizzazione alla circolazione di prova e alla relativa targa, ciò in quanto non solo viola le disposizioni in commento, ma anche quelle in materia di circolazione di prova, non essendo le targhe di prova preordinate alla esportazione dei veicoli.

È chiaro che è stato immutato il dettato art. 134 comma 1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’Anagrafe italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato dell’Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste dall’articolo 93, a condizione che al momento dell’immatricolazione l’intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

A breve tratteremmo i punti:

a.    soggetti che possono richiedere l’immatricolazione o foglio di via;

b.    immatricolazione in Italia;

c.    rilascio del fogli di via;

d.    ritiro della carta di circolazione da parte degli organi di polizia.

  * Comandante P.L. Piazzola sul Brenta

 

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