AUTOTRASPORTO MERCI SU STRADA: ATTIVITÀ LAVORATIVA DEI CONDUCENTI

13 settembre

L’emanazione del D.lgs. 19 novembre 2007, n. 234 (G.U. n. 292 del 17 dicembre 2007), recepisce in Italia la disciplina della Direttiva 2002/15/Ce, innalzando significativamente i livelli di tutela e sicurezza della categoria dei lavoratori mobili, e armonizzando le condizioni di concorrenza fra le imprese di trasporto, in particolare l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

Il provvedimento legislativo è diretto a regolamentare in modo uniforme, sul territorio nazionale, infatti, all’art. 1 sancisce che il presente decreto, nel dare attuazione organica alla direttiva n. 2002/15/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, dell'11 marzo 2002, è diretto a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, per migliorare la tutela della salute, la sicurezza delle persone, la sicurezza stradale, nonché' a ravvicinare maggiormente le condizioni di concorrenza.

Le disposizioni contenute nel in oggetto, si applicano ai lavoratori mobili con rapporto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti) alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro dell’UE che partecipano ad attività di autotrasporto di persone e merci su strada contemplate dal Regolamento (CE) n. 561/06 del 15 marzo 2006 oppure, in difetto, dall’accordo AETR.

Il dettato di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) introduce orario di lavoro: ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ossia:

1) il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In particolare tali operazioni comprendono: la guida, il carico e lo scarico, la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico e dei passeggeri o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, o altro;

2) i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate tra le parti sociali;

3) sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida di cui, all'articolo 7, del regolamento (CE) 561/06, i riposi intermedi di cui all'articolo 5, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 e, fatte salve le clausole di indennizzo o limitazione di tali periodi previste dalla contrattazione collettiva, i tempi di disponibilità di cui alla lettera b);

4) nel caso degli autotrasportatori autonomi, questa stessa definizione si applica al periodo compreso tra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale l'autotrasportatore autonomo è sul posto di lavoro, a disposizione del cliente ed esercita le sue funzioni o attività, ad eccezione delle mansioni amministrative generali non direttamente legate al trasporto specifico in corso.

 

DURATA MASSIMA SETTIMANALE DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO

(art. 4 Decreto Legislativo n. 234/2007)

La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore solo se su un periodo di 4 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali [1]

RIPOSI INTERMEDI

(art. 5 Decreto Legislativo n. 234/2007)

Ferma restando la tutela prevista dal Regolamento (CE) n. 561/06 ovvero, in difetto, dall'accordo AETR, le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, non possono lavorare in nessun caso per più di 6 ore consecutive senza un riposo intermedio. L'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno 30 minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso fra 6 e 9 ore, di almeno 45 minuti se supera le 9 ore. I riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi non inferiori a 15 minuti ciascuno

PERIODI DI RIPOSO

(art. 6 Decreto Legislativo n. 234/2007)

Gli apprendisti sono soggetti, per quanto riguarda i periodi di riposo, alle stesse disposizioni di cui beneficiano gli altri lavoratori mobili, in applicazione del Regolamento (CE) n. 561/06 ovvero, in difetto, dell'accordo AETR

LAVORO NOTTURNO

(art. 7 Decreto Legislativo n. 234/2007)

Qualora sia svolto lavoro notturno, l'orario di lavoro giornaliero non deve superare le 10 ore per ciascun periodo di 24 ore [2]

 

Il sistema sanzionatorio per le violazione alla disciplina in materia di orario di lavoro è dettato dall’art. 9 del d.lgs. n. 234/2007, il quale prevede:

1. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, è punita con la sanzione amministrativa da euro 130,00 ad euro 780,00, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione nel caso di superamento della durata massima settimanale fino al 10 per cento della durata consentita. (pagamento in misura ridotta entro 60 giorni € 260,00) e con la sanzione amministrativa da 260,00 euro a 1.560,00 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione nel caso di superamento della durata massima settimanale oltre il 10 per cento della durata consentita. (pagamento in misura ridotta entro 60 giorni € 520,00)

2. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5 è punita con la sanzione amministrativa da euro 130,00 a euro 300,00. (pagamento in misura ridotta entro 60 giorni € 100,00)

3. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 6 è punita con la sanzione amministrativa da euro 105,00 ad euro 630,00. (pagamento in misura ridotta entro 60 giorni € 210,00)

4. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da euro 300,00 ad euro 900,00 per ogni lavoratore e per ciascuna giornata. (pagamento in misura ridotta entro 60 giorni € 300,00)

5. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 8 è punita con la sanzione amministrativa da euro 250,00 ad euro a 1.500,00. (pagamento in misura ridotta entro 60 giorni € 500,00)

6. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 174 e 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni in argomento nei confronti del datore di lavoro (per cui è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni mediante l’utilizzo del modello F23 - codice tributo 741T) si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689: in caso di loro mancato pagamento, Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’art. 17 della predetta legge è la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del luogo ove sono state accertate le violazioni.

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