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Nuove regole UE per i controlli su strada delle merci pericolose: pubblicata la Direttiva 2025/1801

Nuove regole UE per i controlli su strada delle merci pericolose: pubblicata la Direttiva 2025/1801

Il 13 ottobre 2025, la Commissione Europea ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva delegata (UE) 2025/1801, che introduce importanti aggiornamenti al regime di controllo del trasporto su strada di merci pericolose secondo la normativa ADR. L’atto, adottato il 23 giugno 2025, modifica gli allegati I e II della Direttiva (UE) 2022/1999 per allinearli agli ultimi sviluppi tecnici e normativi, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza, la coerenza e la trasparenza dei controlli a livello europeo.

Nuova lista di controllo e categorie di rischio aggiornate

Tra le principali novità, spicca l’introduzione di una nuova lista di controllo obbligatoria per le ispezioni su strada, destinata a tutti gli organismi nazionali di vigilanza. Questo strumento, allegato alla Direttiva, stabilisce i criteri di verifica per:

  • la conformità di veicoli, cisterne e contenitori ADR;

  • la validità dei certificati di omologazione;

  • la completezza della documentazione di trasporto;

  • la presenza dell’equipaggiamento di sicurezza a bordo.

Ogni elemento è collegato a specifici riferimenti della normativa ADR, con l’obiettivo di garantire un’applicazione uniforme in tutta l’Unione Europea.

Vengono inoltre ridefinite le categorie di rischio delle infrazioni, ora suddivise in tre livelli:

  • Categoria I (rischio elevato): include violazioni gravi che impongono il fermo immediato del veicolo, come perdite di sostanze pericolose, mancanza di documentazione o assenza del certificato ADR del conducente. Sono previste pericoli significativi per la vita umana o l’ambiente.

  • Categoria II (rischio medio): comprende irregolarità come estintori non funzionanti o errori nelle marcature. Richiedono interventi correttivi immediati.

  • Categoria III (rischio ridotto): si riferisce a errori formali o minori, sanabili successivamente, con conseguenze limitate sulla sicurezza.

Più chiarezza sulla distribuzione delle responsabilità

La Direttiva pone particolare attenzione alla tracciabilità delle responsabilità lungo tutta la filiera logistica, specificando i compiti di speditori, trasportatori, destinatari, caricatori, imballatori, operatori di cisterne e scaricatori. Tutti i soggetti coinvolti devono garantire la conformità alle disposizioni ADR, riducendo le ambiguità interpretative e chiarendo chi risponde in caso di irregolarità.

Obblighi documentali e digitalizzazione

In ambito documentale, la Direttiva stabilisce che tutti i documenti obbligatori (certificati di formazione, omologazioni, istruzioni scritte ADR) devono essere presenti in cabina e immediatamente accessibili durante i controlli. È ammesso anche l’utilizzo della documentazione digitale, purché vi sia la garanzia di accesso rapido e verificabile, secondo le pratiche ADR. In caso di assenza o irregolarità, sono previste sanzioni fino al fermo del mezzo.

Impatti per le imprese: formazione, consulenti e aggiornamenti procedurali

Le aziende del settore trasporto e logistica dovranno adeguare:

  • le procedure interne;

  • i programmi di formazione del personale;

  • la documentazione operativa, in base alle nuove classi di rischio e ai requisiti aggiornati;

  • la nomina del consulente ADR, valutando le nuove soglie e deroghe introdotte.

Allineamento con ADR 2025: nuove sostanze e limiti aggiornati

La Direttiva 2025/1801 incorpora anche le novità del regolamento ADR 2025, tra cui:

  • nuovi numeri ONU per sostanze pericolose;

  • aggiornamento delle soglie di pericolosità per alcune categorie di materiali, come batterie al litio, composti al piombo e rifiuti metallici.

Le tabelle aggiornate sono consultabili negli allegati alla Direttiva e riflettono il pieno allineamento con le raccomandazioni UNECE.

Entrata in vigore e scadenze

La Direttiva entrerà in vigore il 2 novembre 2025, ossia 20 giorni dopo la pubblicazione. Gli Stati membri dovranno recepirla entro il 23 giugno 2026, mentre le nuove procedure diventeranno obbligatorie dal 24 giugno 2026.

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