LEGGE ANNUALE PMI 2026: NOVITÀ SU SICUREZZA, FORMAZIONE E SMART WORKING
Il Disegno di Legge n. 1484-B, di iniziativa governativa e approvato dal Senato il 4 marzo 2026 nell’ambito della Legge annuale per le piccole e medie imprese, introduce importanti aggiornamenti al D. Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Le modifiche riguardano in particolare la semplificazione degli adempimenti per le PMI, la formazione e l’addestramento dei lavoratori, la disciplina del lavoro agile (smart working) e le verifiche delle attrezzature di lavoro.
Di seguito, una sintesi delle principali disposizioni di interesse.
ART. 10 – MODELLI SEMPLIFICATI, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
L’articolo 10 introduce modifiche rilevanti al Testo Unico sulla sicurezza:
Modelli di organizzazione e gestione
Viene integrato l’articolo 30 con il nuovo comma 5-ter, che prevede l’elaborazione da parte dell’INAIL di modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza, specificamente pensati per microimprese, PMI e calibrati in base alla dimensione aziendale.
L’obiettivo è garantire il principio di proporzionalità negli adempimenti.
L’INAIL avrà inoltre il compito di supportare le imprese nell’adozione di tali modelli, definendo parametri chiari per la loro applicazione concreta.
Formazione dei lavoratori
All’articolo 37 viene introdotta la lettera b-bis, che stabilisce come la formazione debba essere garantita anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni (CIG), sia in caso di sospensione sia di riduzione dell’attività lavorativa.
Addestramento
Viene aggiornata anche la disciplina dell’addestramento, prevedendo la possibilità di utilizzare tecnologie di simulazione avanzata, sia in ambienti reali che virtuali.
Resta fermo l’obbligo di tracciabilità delle attività, attraverso registri anche in formato digitale.
ART. 11 – SICUREZZA NELLO SMART WORKING
L’articolo 11 interviene sul campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008, includendo in modo più esplicito i lavoratori in modalità agile.
In particolare:
- Il datore di lavoro è tenuto a fornire annualmente un’informativa scritta sui rischi generali e specifici, rivolta ai lavoratori e ai RLS;
- Il lavoratore deve collaborare attivamente all’attuazione delle misure di prevenzione;
- Vengono introdotte specifiche sanzioni in caso di mancato adempimento degli obblighi informativi previsti per il lavoro agile.
Le disposizioni riguardano soprattutto le attività svolte al di fuori dei locali aziendali e non direttamente sotto il controllo del datore di lavoro, con particolare attenzione all’uso dei videoterminali.
ART. 12 – VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE
L’articolo 12 aggiorna l’Allegato VII del D. Lgs. 81/2008 relativo alle verifiche delle attrezzature di lavoro.
Tra le novità principali, viene introdotto l’obbligo di verifica triennale per:
- piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE);
- piattaforme di lavoro fuoristrada utilizzate nelle operazioni in frutteto.
Queste disposizioni rappresentano un passo importante verso una gestione della sicurezza più moderna, proporzionata e tecnologicamente avanzata, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese.