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Aggiornamento ispettori ope legis abilitati o autorizzati prima del 31.12.2010 - circ. 17/04/2025 n. 11888

πŸ“ Oggetto della circolare
La circolare n. 11888 del17/04/2025 riguarda gli ispettori "ope legis" (cioè abilitati automaticamente in base alla legge) che sono stati abilitati o autorizzati prima del 31 dicembre 2010 e riguarda l’aggiornamento formativo a cui devono essersi sottoposti.

 
πŸ“Œ Contesto
Richiama una precedente circolare (prot. 9402 del 26 marzo 2025) che stabiliva l’obbligo per gli ispettori di inviare l’attestato di aggiornamento entro il 31 marzo 2025.
Tale aggiornamento riguarda i corsi di formazione che gli ispettori dovevano frequentare per mantenere la loro idoneità.
 
βœ… Cosa devono fare le Direzioni Generali Territoriali (DDGGTT) o le Autorità a Statuto Speciale
Protocollare gli attestati ricevuti tramite la piattaforma DocuMIT.
Non devono iscrivere l’ispettore al Registro Unico degli Ispettori (RUI) e aggiornare i dati sulla formazione (queste attività verranno disciplinate in un secondo momento da un altro provvedimento).
 
πŸš— Centri autorizzati alle revisioni (mezzi leggeri)
Le Amministrazioni provinciali, in fase di nuova associazione con un ispettore tecnico, devono verificare che l’ispettore abbia svolto l’aggiornamento entro il 31 marzo 2025, se è stato abilitato prima del 31/12/2010.
 
πŸ” Controlli
Il Ministero effettuerà controlli a campione per verificare che gli ispettori abbiano effettivamente fatto la formazione.
 
πŸ“’ Altre indicazioni
Si annulla e sostituisce la circolare prot. 40085 del 20 dicembre 2022.

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