AGGIORNAMENTO teorico
DESTINATARI:
Ispettori ope legis già autorizzati prima del 31/08/2018 (ex Responsabili Tecnici) e ispettori abilitati secondo l’Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 17 aprile 2019 e relativi decreti attuativi.
SCADENZE AGGIORNAMENTO:
Ispettori ope legis già autorizzati prima del 31/08/2018
- entro il 31 marzo 2025 per gli ispettori equiparati ope legis agli ispettori autorizzati di modulo B, abilitati o autorizzati prima del 31 dicembre 2010;
- entro il 31 dicembre 2025, per gli ispettori equiparati ope legis agli ispettori autorizzati di modulo B, se abilitati o autorizzati tra il 1° gennaio 2011 e il 31 agosto 2018.
- entro tre anni dalla data dell'esame di modulo C se ispettore ope legis che ha provveduto ad integrare la propria abilitazione di “Responsabile Tecnico” in modulo C. Ogni corso di aggiornamento successivo al primo deve essere frequentato entro e non oltre 6 mesi precedenti la data di scadenza della formazione posseduta.
Nuovi Ispettori abilitati secondo l’Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 17 aprile 2019 e relativi decreti attuativi
- entro tre anni dalla data dell'esame di modulo B oppure, se conseguito, di modulo C. Ogni corso di aggiornamento successivo al primo deve essere frequentato entro e non oltre 6 mesi precedenti la data di scadenza della formazione posseduta.
FREQUENZA:
Le assenze non possono essere superiori al 10% del monte ore complessivo.
VALIDITA’:
Fatto salvo quanto disposto sopra, la formazione di aggiornamento ha validità di 3 anni decorrenti dalla data di rilascio dell'attestato di aggiornamento della formazione.