VELOCITÀ: PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO E LIMITI

22 novembre

* Girolamo Simonato

 

 

Le disposizioni sulla circolazione stradale, contente nel Codice della Strada di cui al d.lgs. 285/92, hanno come finalità, ascritta già all’art. 1, che la circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia.

Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione.

Sempre nel medesimo articolo, si apprende che: “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.

I singoli comportamenti in capo agli utenti, sono contemplati dalle norme che seguono di cui al titolo V° del codice ed in particolare, per quanto attiene alla velocità, agli articoli 140; 141 e 142 d.lgs. 285/92.

Art. 140, ha come titolo: “Principio informatore della circolazione”, esso prescrive che gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.

Per l’accertamento della velocità gli operatori di polizia stradale vanno in applicazione degli articoli 141 “Velocità” e 142 “Limiti di velocità”.

Analizzando questi precetti, dapprima l’art. 141, si acquisisce che è obbligo, del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.

Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

In particolare, lo stesso deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.

Norma importante è quella di cui al comma 4, che prende in capo al conducente l’azione di ridurre la velocità e all’occorrenza anche fermarsi, quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.

I conducenti, ai sensi dell’art. 142, devono rispettare i limiti imposti dall’ente proprietario della strada, in particolare, per la finalità della sicurezza stradale, la velocità massima non può superare:

130 km/h per le autostrade;

110 km/h per le strade extraurbane principali;

90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali;

50 km/h per le strade nei centri abitati.

Vi è la possibilità su quest’ultime, di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali.

In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.

Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.

Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.

 * Consigliere Nazionale ASAPS

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