VEICOLO ECCEZIONALE E TRASPORTO IN CONDIZIONE DI ECCEZIONALITÀ

14 ottobre

Simonato Girolamo

Piacenza Expo ha ospitato in questi giorni, presso il suo un centro fieristico, che può essere definito all’avanguardia per la location e la professionalità organizzativa, il GIS – Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali.

Come si è potuto constatare, l’evento non ha paragoni a livello europeo esso è dedicato alle macchine e alle attrezzature per il sollevamento, la movimentazione portuale e industriale, la logistica meccanizzata e i trasporti pesanti.

Molti hanno osservato i vari macchinari e non solo, infatti, l’area del trasporto eccezionale mi ha dato lo spunto di analizzare questo argomento.

La normativa riguardante i veicoli eccezionali ed i trasporti in condizioni di eccezionalità è disciplinata dall’articolo 10 del Codice della Strada, il quale disciplina il veicolo che, nella propria configurazione di marcia superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 (limiti di sagoma) e 62 (Massa limite).

Per la citata normativa è considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:

  1. il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell’art. 62; insieme con le cose indivisibili, possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell’art. 61, sempreché non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall’art. 62;
  2. il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall’autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all’articolo 62, ma nel rispetto dell’articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l’intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell’osservanza dell’articolo 164 (Sistemazione del carico sui veicoli) e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile.

Questo è quanto previsto della normativa vigente.

Fatta questa opportuna precisazione, possiamo concentrarci su trasporti eccezionali, mezzi, dimensioni e normativa che li riguardano.

Come sappiamo le spedizioni possono essere svolte in abito nazionale o internazionale. Questa scelta implica in capo alla ditta, al conducente alcune integrazioni documentali.

Il settore dell’autotrasporto merci, con tipologie correlata nei trasporti eccezionali, registra numerose aziende che regolarmente effettuano trasporti eccezionali, le quali conosco e ottemperano alle norme, spesso capillari, delle attuali disposizioni in materia di autotrasporto, ivi compreso il relativo documento rilasciato dalla M.C.T.C. che dà l’autorizzazione all’attività di trasporto eccezionale.

Infatti, leggendo il comma 5 dell’art. 10, apprendiamo che i veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l’attività del trasporto eccezionale ovvero in uso proprio per necessità inerenti l’attività aziendale; l’immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità delle predette aziende.

I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall’ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria.

Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:

  1. a) di cui al comma 3, lettera d), (isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati, purché il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti di sagoma) quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, tale eccedenza può essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell’articolo 167, “Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi” comma 4: “Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all’art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all’intradosso delle opere d’arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all’art. 10, comma 3, lettera e) e g), possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all’intradosso delle opere d’arte non inferiore a 30 cm”;
  2. b) di cui al comma 3, lettera g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi;

g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno;

g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole; quando non eccedano l’altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite dall’articolo 61 o le masse stabilite dall’articolo 62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell’articolo 167, ancorché per effetto del carico, non eccedano l’altezza di 4,30 m. e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti di sagoma.

Nel successivo comma 8, il codice della strada prevede che la massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d’opera, purché l’asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:

  1. veicoli a motore isolati:
  2. due assi: 20 t;
  3. tre assi: 33 t;
  4. quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;
  5. complessi di veicoli:
  6. quattro assi: 44 t;
  7. cinque o più assi: 56 t;
  8. cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.
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