TRASFORMAZIONE DI UN AUTOVEICOLO

27 luglio

Trasformazione di un autoveicolo per trasporto specifico betoniera, classificato mezzo d’opera, in macchina operatrice semovente, con protocollo n° 22330 del 09/07/2021 – CHIARIMENTI-ISTANZE Trasformazione di un autoveicolo per trasporto specifico betoniera, classificato mezzo d’opera, in macchina operatrice semovente, il Ministero competente ha emanato il sottoriportato chiarimento:

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione

Divisione 3

Prot. n. 22330 Roma, 9 luglio 2021

OGGETTO: Trasformazione di un autoveicolo per trasporto specifico betoniera, classificato mezzo d'opera, in macchina operatrice semovente.

È pervenuta una richiesta di parere riguardo la possibilità di considerare eccezionale per massa una macchina operatrice nel caso in oggetto specificato.

Al riguardo si richiama il comma 3 dell'art. 114 del Codice della Strada secondo cui sono considerate eccezionali le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 del CdS.

Premesso ciò, si ritiene che non ricorrano, per il caso prospettato, le condizioni di riconoscere il trasporto in eccedenza di massa quale necessità funzionale.

Nel caso in esame, pertanto, le masse attribuibili alla macchina operatrice betoniera sono quelle di cui all'articolo 62 del Codice della Strada.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE –

dott. ing. Paolo Amoroso

 

Si allegano:

Art. 114. Circolazione su strada delle macchine operatrici

3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall'art. 104, comma 8, salvo che l'autorizzazione per circolare ivi prevista è valida per un anno e rinnovabile.

Art. 61  Sagoma limite

1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:

a) larghezza massima non eccedente 2,55 m; nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili;

b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30 m;

c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori, purché mobili. Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente*, secondo direttive stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..

2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m, in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione e della navigazione.

3. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

4. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) può raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili.

5. Ai fini della inscrivibilità in curva dei veicoli e dei complessi di veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da soddisfare e le modalità di controllo.

6. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute nel regolamento.

7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Per la prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 164, comma 9.

Art. 62. Massa limite

1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico, non può eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t per quelli a 3 o più assi.

2. Con esclusione dei semirimorchi per i rimorchi muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2, la massa complessiva a pieno carico non può eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione dell'unità posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se a tre o più assi.

3. Salvo quanto diversamente previsto dall'art. 104 per i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medico trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm² (decanewton per centrimetro quadrato) e quando, se trattasi di veicoli a 3 o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad un metro, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a 2 assi e 25 t se si tratta di veicoli a 3 o più assi; 26 t e 32 t rispettivamente se si tratta di veicoli a 3 o 4 assi quando l'asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero dei trasporti. Qualora si tratti di autobus o filobus a 2 assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t.

4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi non può superare 24 t, quella di un autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non può superare 30 t, quella di un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non può superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o più assi.

5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse più caricato non deve eccedere 12 t.

6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve superare 12 t se la distanza assiale è inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza assiale sia pari, o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non può superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m tale limite non può eccedere 20 t.

7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di massa stabiliti dal presente articolo e dal regolamento, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10.

 

Informazioni sui cookie presenti in questo sito

Questo sito utilizza cookie tecnici e statistici anonimi, necessari al suo funzionamento.

Per saperne di più x