TEMPI DI GUIDA E RIPOSO: COSA PUÒ FARE L’AUTISTA SE NON PUÒ RISPETTARE I LIMITI PREVISTI DALLE NORME?

15 giugno

 A cura dell’Avv. Federico Gallo

Durante il viaggio, un autista può incontrare situazioni impreviste, che gli impediscono di raggiungere la destinazione nei tempi preventivati dall’azienda.

In questi casi può capitare che l’autista non riesca a rispettare i limiti imposti dalla normativa sulle ore di guida massima, sulle pause o il riposo.

La regola generale da rispettare è quella di fermarsi entro i limiti, anche se non è stata raggiunta la meta nei tempi previsti. Può capitare tuttavia, che in alcune circostanze, sia oggettivamente impossibile rispettare detti limiti.

Il legislatore europeo, consapevole di ciò, ha introdotto nel Regolamento Europeo 561/06 (lo stesso che impone i limiti) l’art. 12 il quale recita: “A condizione di non compromettere la sicurezza stradale e per poter raggiungere un punto di sosta appropriato, il conducente può derogare alle disposizioni degli articoli da 6 a 9 nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico. Il conducente indica a mano sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo, nel tabulato dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato”.

La formulazione dell’articolo è volutamente generica e lascia spazio a una certa discrezionalità.

In sostanza, l’autista deve annotare sul retro del foglio di registrazione (il c.d. “disco”) nel caso di tachigrafo analogico, o su una stampata nel caso di tachigrafo digitale, le ragioni eccezionali che hanno determinato il mancato rispetto dei limiti della normativa. La descrizione deve essere sufficientemente precisa da permettere un controllo in futuro sulla veridicità di tali affermazioni; ad esempio, poniamo il caso che l’autista si ritrovi con 4 ore e 15 minuti di guida alle spalle e stia per fermarsi per il pranzo presso un ristorante lungo il tragitto. Pochi chilometri prima della sosta prevista, però, si ritrova in coda a causa di un incidente stradale che gli impedisce di fermarsi perché non può certo abbandonare il mezzo sulla strada. L’autista potrà annotare la seguente dichiarazione: “in data 15 giugno 2018 tra le ore 12:45 e le ore 13:15 sono stato fermo in coda per un grave incidente al Km. 70 della SS 309 Romea, direzione sud. A causa di ciò ho ritardato di 15 minuti la pausa di 45 minuti per trovare il primo punto di sosta appropriato”.

In questo caso, alle condizioni che vedremo in seguito, l’autista potrebbe invocare la deroga prevista dal citato art. 12 Reg. CE 561/06, perché un imprevisto lo ha costretto a ritardare una pausa che era stata correttamente preventivata entro le 4 ore e 30 minuti di guida.

In passato, la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-235/94 (riferita al Reg. Cee 3821/82, poi sostituito dal Reg. CE 561/06), ha indicato alcuni criteri da seguire, che sono poi stati esplicitati con la successiva nota orientativa n. 1 della Commissione Europea.

In essa si legge che gli organismi di controllo hanno autonomia discrezionale nel valutare se la deroga di cui abbia usufruito l’autista sia corretta o meno, e che dovranno utilizzare i seguenti criteri:

1. preventiva organizzazione corretta del viaggio;

2. eccezionalità della circostanza (grave incidente, condizioni meteorologiche proibitive, deviazioni non preventivate etc.);

3. corretta ed esaustiva descrizione delle circostanze che hanno costretto l’autista a derogare alla normativa;

4. condotta di guida pregressa dell’autista, valutando se si tratti di un caso isolato o se l’autista sia solito non rispettare i limiti;

5. rispetto dei limiti di guida giornalieri e settimanali in ogni caso.

 

Tornando all’esempio riportato sopra, nella medesima circostanza la deroga potrà essere considerata applicabile o meno a seconda del rispetto dei criteri appena citati; se, ad esempio, l’autista nel corso della settimana avesse commesso altre infrazioni sulle pause, difficilmente le forze di polizia potranno ritenere correttamente applicata la deroga. Al contrario, se risultasse che nei 28 giorni di calendario antecedenti la data del controllo l’autista non ha commesso altre infrazioni, sarà molto probabile che la deroga regga: apparirà di tutta evidenza, infatti, che la circostanza sia stata eccezionale.

E’ importante, dunque, che gli autisti conoscano la deroga prevista dall’art 12, perché potranno utilizzarla nelle situazioni eccezionali che incontreranno nel corso del viaggio, ma è ancor già importante che imparino ad usarla in modo corretto, solo nei casi consentiti, senza pensare che si tratti di un “jolly” utilizzabile a piacere.

 

Con vero piacere pubblichiamo questo articolo, scritto in modo encomiabile da un esperto del settore come l’Avv. Federico Gallo, il quale dedica molto del suo tempo per l’attività degli autotrasportatori. I suoi approfondimenti sono sempre puntuali e ricchi di spunti giudici e tecnici, apprezzati dagli addetti del settore in questione.

 

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