SICUREZZA A BORDO DEI VEICOLI, IN PRIMIS USO DELLE CINTURE E DEI SEGGIOLINI

18 novembre

 * Girolamo Simonato

 

Di recente sul sito “stradafacendo.tgcom24.it”,è stato pubblicato l’articolo dal titolo:” Cinture non allacciate, bimbi senza seggiolini e smartphone: emergenza sicurezza a Roma”, nel quale si leggeva che “Recentemente la Fondazione Filippo Caracciolo, centro studi dell’Aci, ha presentato uno studio che raccoglie i risultati dell’osservazione di 66.000 veicoli in nove punti nevralgici della rete viaria della Capitale . . .: E i risultati dell’osservazione sono tutt’altro che rassicuranti.

Nonostante siano ormai passati quasi 30 anni dall’istituzione dell’obbligo delle cinture di sicurezza, a Roma il 22 per cento dei conducenti ancora non le allaccia, con la percentuale che sale al 26 tra i passeggeri anteriori e sfiora l’80 per cento sul sedile posteriore. Drammatica la situazione relativa ai bambini: il 57 per cento viaggia infatti senza i sistemi di ritenuta previsti dal Codice della Strada.”

Questi dati fanno riflettere, con molta probabilità ci si mette alla guida non pensando alla sicurezza nostra, dei trasportanti, nonché dei bambini.

ASAPS è da anni che cerca di incentivare la cultura della sicurezza stradale, in particolare quelle per dell’utilizzo della cinture di sicurezza durante la guida e l’utilizzo dei seggiolini per bambini in auto.

Malgrado le campagne e articoli da più fonti pubblicati, si deve far i conti spesso con la rilevazione di incidenti stradali i cui occupanti non fanno uso delle cinture di sicurezza. È bene ricordare che le compagnie assicuratrici non sono tenute necessariamente al risarcimento dei danni.

È opportuno ricordare che la Corte di Cassazione in più sentenze ha stabilito che il mancato utilizzo dei sistemi di ritenuta comporta una responsabilità in capo al soggetto.

Ad esempio con sentenza 02/03/2007 n. 4954 i giudici hanno stabilito che Il danneggiato da illecito da circolazione stradale ha l'onere di provare il fatto storico della circolazione, l'evento di danno e l'imputabilità soggettiva (per la colpa) ed oggettiva (per il nesso causale, che include la dinamica dell'incidente e la compatibilità delle lesioni), mentre è il danneggiante o il suo solidale, che intenda giovarsi del concorso del fatto colposo del creditore a doverlo eccepire e provare.

Con Sentenza n.7777 / 2014, dove si apprende che le ragioni per le ragioni esposte in fase dibattimentale, si deve ritenersi che, nella fattispecie di cui al presente ricorso, il soggetto è gravato dell’incidenza causale del mancato uso delle cinture da parte del passeggero, ha rigettato la sua domanda risarcitoria. Nella fattispecie i giudici hanno così deciso: “Una volta accertato il concorso degli apporti causali tra le condotte del danneggiante e del danneggiato nell’eziologia dell’evento dannoso, va osservato che ai fini della determinazione della riduzione del risarcimento del danno in caso di accertato concorso colposo tra danneggiante e danneggiato in materia di responsabilità extracontrattuale, occorre – ai sensi dell’articolo 1227 c.c., comma 1, – fare riferimento sia alla gravità della colpa che all’entità’ delle conseguenze che ne sono derivate. In particolare, la valutazione dell’elemento della gravità della colpa deve essere rapportato alla misura della diligenza violata e, solo se non sia possibile provare le diverse entità degli apporti causali tra danneggiante e danneggiato nella realizzazione dell’evento dannoso..

La sentenza della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22351 del 4 novembre 2016, ha stabilito che se l’omesso uso delle cinture causò le sole lesioni al volto, e non le altre, come ritenuto dal giudice di merito, è ovvio ed evidente che rispetto al solo danno al volto il concorso della vittima sarebbe dovuto essere del 100%.

Pertanto secondo i Giudici della Cassazione, hanno stabilito che il danno patito dalla vittima del sinistro è da imputare alla stessa perché non ha correttamente allacciato le cinture di sicurezza e con tale comportamento imprudente e contrario agli obblighi di legge ha concorso nella causazione delle lesioni patite.

La Corte di Cassazione, sez. IV penale, sentenza 9 febbraio – 9 marzo 2017, n. 11429, ha sentenziato che cosa rischia il conducente di un’auto che trasporta un passeggero senza cinture di sicurezza.

Secondo i giudici, le regole di comune diligenza e prudenza, ascritte al codice della strada, impongono al conducente di esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza.

Infatti, così si legge nel dispositivo della sentenza: “Priva di qualsiasi pregio l’asserzione relativa alla pretesa impossibilità o difficoltà del conducente di constatare, in ragione del buio, il mancato uso della cintura di sicurezza da parte della trasportata -…. , sbalzata fuori dall’auto nel corso dell’incidente, in violazione di un ben preciso obbligo sullo stesso incombente: infatti, è ben noto che “il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza ed, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto o ad omettere l’intrapresa della marcia. Ciò a prescindere dall’obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura” (sez. 4, n. 9311 del 29/01/2003, sulejmani, rv. 224320; sez. 4, n. 9904 del 27/09/1996, comensoli, rv. 206266).”

La vita di ogni utente della strada, piccolo o grande che sia, dipende anche dal rispetto delle norme di cui al Codice della Strada.

Come più volte ribadito, la sicurezza stradale passa anche per le piccole cose quotidiane, ricordiamoci di indossare sempre le cinture di sicurezza, sia da conducenti che da trasportati, in nostri bambini hanno i loro appositi seggiolini, ben ancorati, la loro sicurezza è anche la nostra. Viaggiamo in sicurezza pensando anche a loro.

 * Consigliere Nazionale ASAPS

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