Riforma TU Sicurezza: cosa cambia dopo la conversione in legge del Decreto Fisco Lavoro

15 febbraio

Ecco le novità introdotte dal Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (entrata in vigore 22/10/2021) e successiva Legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 (entrata in vigore 21/12/2021):

 

AUMENTO DEL PERSONALE ISPETTIVO

Oltre alle Aziende Sanitarie (ASL, SPISAL), anche l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con i propri funzionari compresi i carabinieri sono chiamati a vigilare sull’applicazione delle norme sulla sicurezza all'interno delle aziende.

 

INASPRIMENTO DELLE SANZIONI e PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione quando riscontra:

 

  • LAVORO IRREGOLARE cioè se al momento dell'accesso ispettivo almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro + pagamento di una somma aggiuntiva pari a Euro 2.500 fino a cinque lavoratori irregolari e pari a Euro 5.000 qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari.

 

  • GRAVI VIOLAZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL LAVORO

  1. Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi + Euro 2.500

  2. Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione + Euro 2.500

  3. Mancata formazione ed addestramento + Euro 300 per ciascun lavoratore interessato

  4. Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile + Euro 3.000

  5. Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) + Euro 2.500

  6. Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto + Euro 300 per ciascun lavoratore interessato

  7. Mancanza di protezioni verso il vuoto + Euro 3.000

  8. Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno + Euro 3.000

  9. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi + Euro 3.000

  10. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi + Euro 3.000

  11. Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) + Euro 3.000

  12. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo + Euro 3.000

     12-bis. Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto + Euro 3.000

Le somme aggiuntive indicate sopra sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti all’adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

 

ULTERIORI OBBLIGHI IN CAPO AL DATORE DI LAVORO

  • Individuare il preposto per l’effettuazione delle attività di vigilanza che, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva e individuale, interviene per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di persistenza della inosservanza, il preposto può interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti. L’interruzione temporaneo dell’attività può essere disposta dal preposto anche se rileva deficienze dei mezzi e/o di attrezzature di lavoro. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

  • Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva specifico addestramento nel caso dell'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale. L'addestramento viene effettuato sul luogo di lavoro da una persona esperta e tutti gli interventi effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

  • Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

 

NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI PER LA FORMAZIONE ENTRO 30 GIUGNO 2022

Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un nuovo Accordo in modo da garantire:

  • l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

  • l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

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