REVISIONE DEI TRATTORI AGRICOLI VECCHI

10 maggio

La revisione della macchine agricole è prevista dal d.lgs. 285/92 (Codice della Strada) all’art. 111 “Revisione delle macchine agricole in circolazione”, il quale prevede che il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, può disporre, con decreto ministeriale, la revisione generale o parziale delle macchine agricole soggette all'immatricolazione a norma dell'art. 110, al fine di accertarne la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione, nonchè lo stato di efficienza.

Demanda agli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di cui al comma 1, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singole macchine agricole.

Prevede che nel regolamento sono stabilite le procedure, i tempi e le modalità delle revisioni di cui al presente articolo, nonchè, ove ricorrano, i criteri per l'accertamento dei requisiti minimi d'idoneità cui devono corrispondere le macchine agricole in circolazione e del loro stato di efficienza.

Inoltre, stabilisce che il Ministro dei trasporti, con decreto emesso di concerto con il Ministro dell'agricoltura e foreste, può modificare la normativa prevista dal presente articolo in relazione a quanto stabilito in materia da disposizioni della Comunità economica europea.

Per quanto attiene al sistema sanzionatorio, nel medesimo articolo è esplicita l’applicazione delle disposizioni dell'art. 80.

Le novità sono quelle contenute nel Decreto Interministeriale - 28/02/2019 - n. 80 - Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici.

Nel medesimo si apprende che visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante "Nuovo codice della strada" e, in particolare, l’art. 111 comma 1 del C.d.S., con il quale è disposta, a far data dal 30 giugno 2016, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009 e l’art. 114, comma 3, che prevede :” Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall'art. 104, comma 8, salvo che l'autorizzazione per circolare ivi prevista è valida per un anno e rinnovabile”, il quale stabilisce che le macchine operatrici, per circolare su strada, sono soggette, tra l'altro, alla disciplina prevista dal su indicato articolo 111.

Vi è poi il richiamo del decreto 20 maggio 2015 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante "Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285", in particolare l’art. 5 che in considerazione e la successiva valutazione della particolare complessità costruttiva ed operativa dei veicoli da revisionare, ha previsto una specifica disciplina tecnica per l'esecuzione dei controlli, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.) e ai fini della sicurezza della circolazione stradale; e che la predisposizione della predetta normativa tecnica di dettaglio ha evidenziato numerose difficoltà organizzative e tecniche per l'attuazione dei nuovi controlli tecnici di revisione.

Pertanto la modifica di cui all’art. 6 comma 1 del già citato Decreto del 2015 è la seguente: “di cui all'art. 1, e le macchine operatrici, di cui all'art. 2".

Di conseguenza è stato anche modificato l’allegato 1 con il seguente.

 

Macchine agricole e macchine operatrici

Tempi

Veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983 

Revisione entro il 30 giugno 2021

Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1995 

Revisione entro il 30 giugno 2022

Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2018 

Revisione entro il 30 giugno 2023

Veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019

Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

Il provvedimento legislativo sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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