REGOLAMENTO UE 2020/698 SU PROROGHE DI LICENZE, AUTORIZZAZIONI E DINTORNI

04 giugno

Si trasmette in allegato uno stralcio di quanto in oggetto che introduce, con efficacia completa da oggi 4/6/2020, una disciplina comune per la validità di patenti, CQC, revisioni etc… durante il COVID-19 in modo tale che non vi siano discriminazioni nella circolazione transfrontaliera all’interno della Unione Europea – UE (e del SEE), premesso che, per quanto consta, sarebbero in preparazione delle circolari in proposito da parte della Direzione Generale Motorizzazione e di quella Autotrasporto.

Intanto all’interno del territorio italiano, per i cittadini e le imprese italiane, valgono e continuano a valere le proroghe già in vigore; l’unica circostanza in cui non nel nostro Paese non c’era un’esplicita proroga è relativamente alle licenze comunitarie, poiché i competenti servizi della Motorizzazione ne gestivano/gestiscono rilascio/rinnovo, nonché copie conformi. Tuttavia pur in tal situazione la previsione dell’articolo 7, comma 1 del menzionato Regolamento UE esplica i propri effetti, per cui le Comunitarie scadute o scadenti tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 sono prorogate di sei mesi. E’ comunque consigliabile non arrivare ai limiti della scadenza prorogata, essendo, si ripete, possibile effettuare l’eventuale rinnovo.

Relativamente alla Svizzera, da informazioni della Polizia Cantonale Ticinese, a sua volta confortata dall’USTRA (Ufficio Federale - Elvetico - delle Strade), sul territorio della Confederazione vengono riconosciute le proroghe italiane.

***Comunicato della Sede Nazionale UNASCA***

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