PNEUMATICI INVERNALI È ARRIVATO IL MOMENTO DEL CAMBIO GOMME

14 novembre

* Girolamo Simonato

 

Spesso il mese di novembre è ricordato dall’obbligo del cambio pneumatici nei nostri veicoli, quest’anno, la neve aimè ha già fatto la sua comparsa anche nella montagne non ad alta quota, quindi maggior ragione da domani 15 novembre 2019 è importante equipaggiarci con gomme da neve o catene a bordo.

Il nostro “amato” treno di gomme estive non ci servirà più fino alla prossima primavera.

Vediamo che impone la normativa.

La direttiva ministeriale (1) prevede che ai fini della necessaria di uniformare il periodo interessato dall’obbligo del cambio gomme, esso, sia ricompreso tra il 15 novembre e il 15 aprile.

Gli enti proprietari delle strada, dentro i centri abitati (2) e fuori dai centri abitati (3), lungo le strade frequentemente interessate da precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata (freezing rain) nel periodo invernale, prescrivono con l’emissione di appositi provvedimenti, come da allegato a) della Direttiva, che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Marchiatura penumatici invernali

Marcatura M+S

I pneumatici marchiati M+S sono pneumatici invernali standard con mescola, disegno e struttura del battistrada progettato principalmente per assicurare una maggiore trazione su fango e neve rispetto ai normali pneumatici estivi, tuttavia non devono attenersi a nessuna specifica performance invernale.

Marcatura “Snowflake”

Questo simbolo identifica i pneumatici invernali omologati secondo i più severi standard americani e che forniscono elevate prestazioni di sicurezza e controllo sulla neve, sul ghiaccio e, in generale, alle basse temperature. Per questo tutti i nostri pneumatici invernali sono contrassegnati anche dal simbolo “Snowflake” e garantiscono un grip in trazione nettamente migliore rispetto ai normali pneumatici invernali M+S.

Sanzioni

Come detto, dal 15 novembre, i veicoli devono essere attrezzati con le gomme invernali, o le alternative riconosciute come tali, diventano un obbligo per legge.

La sanzione amministrativa pecuniaria è da 87 euro, fuori dai centri abitati (3)

Comma 4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3: lett. e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio

Comma 5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:

a. per le strade e le autostrade statali dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio;

b. per le strade regionali, dal presidente della giunta;

c. per le strade provinciali, dal presidente della provincia;

d. per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;

e. per le strade militari, dal comandante della regione militare territoriale.

Comma 14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 345,00.

La sanzione amministrativa pecuniaria è da 42 euro, nei centri abitati (2)

1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

a. adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42,00 a euro 173,00.

 

1.     Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013

2.     Art. 7 Regolamentazione della circolazione nei centri abitati  d.lgs. 285/92

3.    Art. 6 Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati d.lgs. 285/92

 * Comandante P.L. Unione dei comuni Pratiarcati – Albignasego

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