PATENTE DI GUIDA E CQC ECCO LE PROROGHE

23 marzo

Il protrarsi della pandemia di COVID-19 e la crisi sanitaria pubblica ad essa associata rappresentano una sfida senza precedenti per gli Stati membri e impongono un onere gravoso sulle autorità nazionali, sui cittadini dell’Unione e sugli operatori economici, in particolare i trasportatori. La crisi sanitaria pubblica ha dato luogo a circostanze straordinarie, che incidono sulla normale attività delle autorità competenti negli Stati membri nonché sul lavoro delle imprese di trasporto per quanto concerne le formalità amministrative da espletare nei diversi settori dei trasporti e che non avrebbero potuto essere ragionevolmente previste al momento dell’adozione delle misure pertinenti. Tali circostanze straordinarie hanno un impatto significativo su diversi settori disciplinati dal diritto dell’Unione in materia di trasporti.

Per questi principi, è stato emesso il Regolamento UE - 16/02/2021 - n. 267 - Rinnovi o proroghe, avente ad oggetto: “Regolamento recante misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi COVID-19 riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti e alla proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698.”

In particolare all’articolo 2 in materia di proroga dei termini previsti dalla direttiva 2003/59/CE dispone che:

  • la validità di una CQC (nell’ordinamento italiano di una patente CQC con codice 95 o di una CQC card con codice 95) che sarebbero scaduta o scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, è prorogata di dieci (10) mesi rispetto alla data di scadenza indicata su ciascuna carta;
  • la validità di una CQC (nell’ordinamento italiano di una patente CQC con codice 95 o di una CQC card con codice 95) che dopo l’applicazione della proroga di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2020/698, sarebbe scaduta o scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera ulteriormente prorogata per sei (6) mesi e comunque mai oltre la data del 1° luglio 2021, se la predetta proroga di sei mesi viene a scadere dopo;
  • le medesime casistiche di proroga si accordano, conseguentemente, ai termini entro si quali doveva provvedere, o si dovrà provvedere, all’assolvimento dell’obbligo di formazione periodica.

L’articolo 3, in materia di proroga dei termini previsti dalla direttiva 2006/126/CE

dispone che:

  • la validità delle patenti di guida che, in base alle disposizioni ivi contenute,
  • sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra 3 il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per un periodo di 10 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata;
  • la validità delle patenti di guida che, dopo l’applicazione della proroga di cui di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/698, sarebbe scaduta o scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera ulteriormente prorogata per sei (6) mesi e comunque mai oltre la data del 1° luglio 2021, se la predetta proroga di sei mesi viene a scadere dopo.

Si rammenta poi che l’Italia, con Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, è stata autorizzata ad applicare la proroga di sette mesi già prevista dall’art. 2 del regolamento (UE) 2020/698 non solo alle CQC in scadenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020, ma anche a quelle in scadenza dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020. Di tale circostanza occorre tenere debito conto in sede di interpretazione ed applicazione delle nuove disposizioni in materia di proroga della qualificazione di tipo CQC.

Nulla è innovato invece, nell’ordinamento nazionale, rispetto a quanto già esposto con la circolare prot. n. 2143 del 21 gennaio 2021, ivi compresa la proroga del termine per sostenere la prova di verifica delle cognizioni teoriche per conseguire una patente di guida.

Resta altresì confermata la disciplina di cui all’accordo multilaterale M330 - sottoscritto dall’Italia in data 23 ottobre 2020 ai sensi della sezione 1.5.1 dell'ADR, relativo ai certificati di formazione dei conducenti in conformità al 8.2.2.8.2 dell'ADR e i certificati di consulente per la sicurezza in conformità al 1.8.3.7 dell' ADR -, della cui disciplina pure si è dato conto nella predetta circolare del gennaio u.s.

Alla luce delle nuove disposizioni di proroga intervenute in sede comunitaria, si ritiene – come di prassi - opportuno ripubblicare la prot. n. 2143 del 21 gennaio 2021, in materia di proroghe di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, evidenziando in grassetto le parti innovate.

Si riepilogano, ai fini di una univoca interpretazione ed attuazione delle norme attualmente in vigore, i termini di proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida:

1. Patenti di guida e termini ex artt. 121 e 122 C.d.S.

a) Per la disciplina della proroga della validità delle patenti di guida, occorre coordinare in materia le seguenti disposizioni vigenti:

  • la previsione di cui all’art. 3 del regolamento 2020/698 (UE), che proroga la validità delle patenti di guida in scadenza dal 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 per un periodo di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza su di esse indicata;
  • la previsione di cui all’art. 3, paragrafo 2, del regolamento 2021/267 che accorda alle patenti di cui al punto precedente, un’ulteriore proroga di sei mesi e comunque una scadenza non oltre al 1° luglio 2021;
  • la previsione di cui all’art. 3, paragrafo 1, del regolamento 2021/267 che proroga la validità delle patenti di guida che scadute o in scadenza nel periodo compreso 4 tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 per un periodo di 10 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata;
  • la norma di cui all’articolo 103, commi 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, per effetto della quale le patenti quali titoli abilitativi alla guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza e dunque, al momento, fino al 29 luglio 2021;
  • la norma di cui all’art. 104, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, per effetto della quale la validità delle patenti di guida italiane quali documenti di riconoscimento, in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021.

Come da Circolare MIT 7203 del 01/03/2021

 

 

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