MULTE STRADALI E LO SCONTO DEL 30%

08 giugno

 * Girolamo Simonato

 

Sappiamo che lo sconto nella sanzioni amministrative pecuniarie dettate dal Codice della Strada, prevede uno sconto. Questa forma non trova distinzione tra neopatentati e gli altri, tranne che per le infrazioni per cui vi sia una sanzione accessoria del ritiro della patente di guida o del sequestro del veicolo.

L’infrazione può essere contestata dagli operatori di polizia stradale, con la consegna a mano del trasgressore del verbale, oppure, notificata all’obbligato solidale, via posta ordinaria o PEC. Sia per il primo caso che per il secondo, vi sono 05 (cinque) giorni di tempo per oblare con la riduzione del 30%.

La riduzione è applicata solo sull’importo della sanzione e non sulle spese di notifica, le quali vanno sempre pagate per intero. Altra cosa da non dimenticare, con la procedura scoutistica, non ci sono arrotondamenti.

Nel caso in cui non si aderisca a questa forma di pagamento, decorsi i 05 giorni, si deve pagare, entro il 60 (sessantesimo) giorno il minio edittale fissato dal Codice della Strada.

Lo sconto, per la sanzione stradale, si applica anche agli articoli riportati all’art.195, comma 2-bis C.d.S., le cui sanzioni in misura ridotta sono aumentate di 33%, quando le stesse sono commessa nell’arco temporale compreso tra le le ore 22 e prima delle ore 7.

 * Consigliere Nazionale ASAPS

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