LICENZA COMUNITARIA TRASPORTO PERSONE

22 marzo

Il dettato normativa di cui al Regolamento CE, n. 1073 del 21/10/2009 “Mercato internazionale dei servizi di trasporto persone”, all’articolo 4 “Licenza comunitaria”, norma il trasporto internazionale di passeggeri effettuato con autobus, il quale è subordinato al possesso di una licenza comunitaria rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento.

Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento rilasciano al titolare l'originale della licenza comunitaria, custodito dal vettore, e il numero delle relative copie certificate conformi corrispondenti al numero dei veicoli utilizzati per il trasporto internazionale di passeggeri dei quali il titolare della licenza comunitaria dispone a titolo di piena proprietà o ad altro titolo, in particolare in virtù di un contratto d'acquisto rateale, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing.

La licenza comunitaria e le relative copie certificate conformi recano il sigillo dell'autorità di rilascio nonché una firma e un numero di serie. I numeri di serie della licenza comunitaria e delle relative copie certificate conformi sono annotati nel registro nazionale elettronico delle imprese di trasporto su strada previsto all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 nella sezione riservata ai dati relativi al vettore.

La licenza comunitaria è rilasciata a nome del vettore e non è cedibile. Una copia certificata conforme della licenza comunitaria deve trovarsi a bordo di ogni veicolo del vettore ed essere esibita a richiesta degli agenti preposti al controllo.

La licenza comunitaria è rilasciata per una durata massima rinnovabile di dieci anni.

Le licenze comunitarie e le relative copie certificate conformi rilasciate prima della data di applicazione del presente regolamento rimangono valide fino alla loro data di scadenza.

Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente o il titolare di una licenza comunitaria possa impugnare la decisione delle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento di rifiutare o ritirare la licenza.

Gli Stati membri possono decidere che la licenza comunitaria sia valida anche per l'effettuazione di trasporti nazionali.

Nel caso dell’Italia, la licenza comunitaria è rilasciata, su apposito modello identificato con il codice 714.

Per ottenere il rilascio della licenza comunitaria l’impresa di autotrasporto di passeggeri su strada deve, come pubblicato nel sito del ministero:

  • essere autorizzata ad esercitare la professione di trasportatore su strada di persone (cfr. regolamento comunitario n. 1071/2009), e cioè essere iscritta al Registro Elettronico Nazionale (REN) in posizione “attiva” (art. 3 Reg. 1073/2009). Competente all’iscrizione al REN è l’Ufficio di motorizzazione civile nel cui territorio ha sede l’impresa;
  • essere in possesso di un titolo legale valido per esercitare servizi di trasporto di viaggiatori a mezzo autobus in ambito nazionale (autorizzazione per servizi di linea o autorizzazione per servizi di noleggio con conducente), rilasciato dalle competenti autorità (Stato, Regione, Provincia o Comune);
  • non essere oggetto di interdittive secondo la legislazione antimafia in vigore (cfr. d. lgs. 159/2011).

Il rilascio della licenza comunitaria è in capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La licenza comunitaria in un unico originale che deve essere conservato agli atti dell’impresa, la medesima ha validità di cinque anni, è rinnovabile, la stessa non è cedibile a terzi, deve essere restituita in caso di cessazione dell’attività e serve per richiedere le copie conformi che devono essere conservate all’interno del veicolo.

 

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