LE IMPRESE SONO OBBLIGATE A FAR FREQUENTARE I CORSI DI FORMAZIONE AI PROPRI CONDUCENTI

04 gennaio

L’equipe dell’Ente di Formazione “Agenzia Giulia”, a seguito dell’emanazione del Decreto Dirigenziale n. 215 del 12/12/2016, analizzando in modo esauriente il dettato normativo del Reg. 165/14 ce, in particolare l’art. 33 “Responsabilità delle imprese di trasporto”

1. Le imprese di trasporto garantiscono che i propri conducenti ricevano una formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, che siano digitali o analogici, effettuano controlli periodici per garantire che i propri conducenti li utilizzino correttamente e non forniscono ai conducenti alcun incentivo diretto o indiretto che possa incoraggiare ad un uso improprio dei tachigrafi.

2.Le imprese di trasporto rilasciano ai conducenti di veicoli dotati di tachigrafi analogici un numero sufficiente di fogli di registrazione, tenuto conto del carattere individuale dei fogli di registrazione, della durata del servizio e della necessità di sostituire eventualmente i fogli di registrazione danneggiati o quelli ritirati da un funzionario incaricato del controllo. Le imprese di trasporto consegnano ai conducenti soltanto fogli di registrazione di un modello omologato atti ad essere utilizzati nell’apparecchio installato a bordo del veicolo.

Qualora un veicolo sia dotato di un tachigrafo digitale, l’impresa di trasporto e il conducente provvedono affinché, tenuto conto della durata del servizio, la stampa dei dati provenienti dal tachigrafo su richiesta di un agente incaricato del controllo possa effettuarsi correttamente in caso di ispezione.

3. Le imprese di trasporto conservano i fogli di registrazione e i tabulati, ogniqualvolta siano stati predisposti tabulati per conformarsi all’articolo 35, in ordine cronologico e in forma leggibile per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione e ne rilasciano una copia ai conducenti interessati che ne facciano richiesta. Le imprese di trasporto forniscono altresì copie dei dati scaricati dalle carte del conducente ai conducenti interessati che le richiedono, assieme agli stampati di dette copie. I fogli, i tabulati e i dati scaricati sono esibiti o consegnati a richiesta dei funzionari di controllo.

4. Le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni del presente regolamento commesse dai loro conducenti o dai conducenti sottoposti a loro disposizione. Gli Stati membri possono, tuttavia, subordinare tale responsabilità all’infrazione da parte dell’impresa del primo comma, paragrafo 1, del presente articolo e dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, del Reg. 561/06 ce.

In altre parole, i corsi sono obbligatori dal momento che la formazione è obbligatoria: essi permettono alle imprese di essere sollevate dalle responsabilità in caso di infrazioni commesse dai propri conducenti.

Questo è confermato e confortato in diversi punti di normative quali l’art. 174 C.d.S. comma 14 e il già riportato art. 33 di qui sopra.

Le conseguenze legali ed economiche legate a questo fatto sono sempre pesanti, anche per le realtà aziendali più virtuose che cercano di operare nel pieno rispetto delle regole. Ben venga allora la possibilità di essere sgravate da questo onere organizzando corsi di istruzione completi ed esaurienti per i propri conducenti.

Resta implicito che i conducenti, per poter circolare e lavorare, non devono avere a bordo nessun documento che attesti la frequenza a tali corsi: sono le imprese che devono dimostrare di averli istruiti sul tachigrafo prima di farli circolare e lavorare.

Le imprese dimostrano di avere rispettato gli obblighi dell'art. 33 del Reg. 165/2014/UE:

  • facendo partecipare il proprio personale ai corsi sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali e analogici di cui al D.D. 215 del 12/12/2016 (durata minima 8 ore, validità 5 anni, soggetti abilitati: autoscuole, associazioni di categoria, enti accreditati, ecc.) - al termine dei corsi viene rilasciato un attestato di frequenza della validità di 5 anni
  • fornendo ai conducenti il documento con le istruzioni adeguate circa le norme di comportamento – il documento vale 1 anno
  • facendo verifiche periodiche sull'attività dei conducenti almeno ogni 90 giorni (che si traduce nello scarico dei dati del tachigrafo ogni 90 giorni e comunque sempre prima che l'autista lasci l'impresa) – l'impresa rilascia un resoconto scritto ogni 90 giorni che deve essere controfirmato dal conducente e conservato presso la sede dell'impresa per almeno 1 anno

L’Ente di Formazione “Agenzia Giulia”, con sede Via Apollo, 15 - 37135 VERONA (VR) Tel. 045.503886 - Fax 045.8230316 - E-mail: info@agenziagiulia.it  Web: http://www.agenziagiulia.it con il suo personale è in grado di soddisfare e dare le opportune informazioni per questi corsi, i quali saranno svolti da docenti autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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