Lavoro - Decreto flussi 2021 - Programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato

12 gennaio

E’ stato diffuso il testo della circolare interministeriale - Lavoro, Interno e Politiche agricole - Prot. 116 del 5 gennaio 2022, con il quale si informa che sulla Gazzetta Ufficiale del 17 Gennaio 2022 verrà pubblicato il DPCM del 21 dicembre 2021, in materia di programmazione transitoria dei flussi di ingresso in Italia dei lavoratori non comunitari, per l’anno 2021.

Il testo del Decreto, registrato alla Corte dei Conti, insieme a quello della circolare, è disponibile nel sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Nell’ambito di una quota complessiva di ingressi fissata in 69.700 unità, 27.700 sono i permessi previsti per attività di lavoro non stagionale (comprese le quote da riservare alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo, di permessi rilasciati ad altro titolo). All’interno di questa quota, 20.000 permessi (dai 6.000 previsti dal decreto flussi del 2020) sono stati riservati ai nuovi ingressi per motivi di lavoro subordinato nel settore dell’autotrasporto merci per conto di terzi, dell’edilizia e del settore turistico alberghiero.
I cittadini compresi nella predetta quota di 20.000 ingressi, devono provenire da Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, secondo questa ripartizione:

  • 17.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;
  • 18.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell’anno 2022 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.
    Per quanto riguarda l’autotrasporto merci, la circolare specifica che l’ingresso nell’ambito della predetta quota è ammesso soltanto per conducenti muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE, cittadini di Paesi con i quali siano in vigore degli accordi di reciprocità per la conversione delle patenti. Attualmente, dei Paesi sopra elencati, detti accordi sono in vigore solo per: Albania, Algeria, Marocco, Moldova, Repubblica di Macedonia del Nord, Sri Lanka, Tunisia, Ucraina).

Una volta fatto ingresso in Italia in conformità alle vigenti normative, i lavoratori in questione – titolari di patente di guida non comunitaria – potranno condurre veicoli immatricolati sul territorio italiano a nome di impresa che effettua trasporti in conto terzi, fino ad un anno dall’acquisizione della residenza in Italia. Trascorso un anno, dovranno convertire la patente.

Per richiedere il nulla osta, l’impresa di autotrasporto deve essere iscritta all’Albo degli autotrasportatori e al REN e, in caso di trasporti internazionali, essere in possesso di valida licenza comunitaria. La durata del contratto di lavoro sarà a tempo determinato della durata massima di un anno. Tuttavia, se il conducente è già in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) in corso di validità, la durata del contratto di lavoro potrà essere anche a tempo indeterminato.

In caso di trasporti internazionali l’impresa, successivamente alla comunicazione di assunzione agli Enti competenti e al rilascio da parte della Questura del permesso di soggiorno al lavoratore, dovrà richiedere il rilascio dell’Attestato di conducente all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Per quanto riguarda la presentazione delle istanze per il rilascio del nulla osta, a partire dalle ore 9.00 del 12 gennaio 2022, sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it , che saranno trasmessi, esclusivamente con le consuete modalità telematiche dalle ore 9,00 del 27 gennaio 2022 (decimo giorno dalla pubblicazione del DPCM in Gazzetta Ufficiale) e fino al 17 marzo p.v. La procedura richiede il possesso dell’identità SPID da parte di ogni utente, utilizzando possibilmente quale nome utente lo stesso indirizzo email usato per l’identità SPID. Per l’autotrasporto, la richiesta nominativa di nulla osta andrà fatta tramite il Modello B2020.

Attenzione - Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.

Nell’area del singolo utente sarà, inoltre, possibile visualizzare l’elenco delle domande regolarmente inviate. Allo stesso indirizzo http://nullaostalavoro.dlci.interno.it , nell’area privata dell’utente, sarà possibile visualizzare lo stato della trattazione della pratica presso lo Sportello Unico Immigrazione.

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