FORMAZIONE DEGLI AUTISTI PROFESSIONALI

30 aprile

A seguito della pubblicazione del Decreto Dirigenziale del 12 dicembre 2016, il quale ha specificato esaurientemente il modo e il quantum per le imprese di trasporto merci/persone di assolvere agli obblighi annunciati dall'art. 33 del Reg. 165/2014, che così afferma: “Responsabilità delle imprese di trasporto

1. Le imprese di trasporto garantiscono che i propri conducenti ricevano una formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, che siano digitali o analogici, effettuano controlli periodici per garantire che i propri conducenti li utilizzino correttamente e non forniscono ai conducenti alcun incentivo diretto o indiretto che possa incoraggiare ad un uso improprio dei tachigrafi.

Le imprese di trasporto rilasciano ai conducenti di veicoli dotati di tachigrafi analogici un numero sufficiente di fogli di registrazione, tenuto conto del carattere individuale dei fogli di registrazione, della durata del servizio e della necessità di sostituire eventualmente i fogli di registrazione danneggiati o quelli ritirati da un funzionario incaricato del controllo. Le imprese di trasporto consegnano ai conducenti soltanto fogli di registrazione di un modello omologato atti ad essere utilizzati nell’apparecchio installato a bordo del veicolo.

Qualora un veicolo sia dotato di un tachigrafo digitale, l’impresa di trasporto e il conducente provvedono affinché, tenuto conto della durata del servizio, la stampa dei dati provenienti dal tachigrafo su richiesta di un agente incaricato del controllo possa effettuarsi correttamente in caso di ispezione.

2. Le imprese di trasporto conservano i fogli di registrazione e i tabulati, ogniqualvolta siano stati predisposti tabulati per conformarsi all’articolo 35, in ordine cronologico e in forma leggibile per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione e ne rilasciano una copia ai conducenti interessati che ne facciano richiesta. Le imprese di trasporto forniscono altresì copie dei dati scaricati dalle carte del conducente ai conducenti interessati che le richiedono, assieme agli stampati di dette copie. I fogli, i tabulati e i dati scaricati sono esibiti o consegnati a richiesta dei funzionari di controllo.

3. Le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni del presente regolamento commesse dai loro conducenti o dai conducenti sottoposti a loro disposizione. Gli Stati membri possono, tuttavia, subordinare tale responsabilità all’infrazione da parte dell’impresa del primo comma, paragrafo 1, del presente articolo e dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 561/2006.” è sottinteso che le imprese sono obbligate a far frequentare tali corsi di formazione ai propri conducenti.

Sempre in merito dalla formazione degli autisti per il tachigrafo è importante citare la circolare MIT 13.2.2017 prot. 2720 contenente chiarimenti sul DD 12.12.2016 prot. n. 215.

In particolare nella medesima si apprende: “La normativa comunitaria di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006, e (UE) n. 165/2014, che dettano norme in materia di tempi di guida e di riposo dei conducenti dei veicoli nonché sulle caratteristiche e sul corretto uso degli apparecchi tachigrafici stabilisce, tra l’altro, che le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti.

Entrambi i regolamenti, peraltro, temperano tale principio – riconducibile ad una forma di vera e propria responsabilità oggettiva – stabilendo la facoltà per gli stati membri di “subordinare”, e quindi di limitare, la responsabilità oggettivamente attribuita alle imprese per il fatto dei loro dipendenti alle sole fattispecie individuate dai regolamenti (CE) n. 561/2006, articolo 10, commi 1 e 2 e n. 165/2014, articolo 33, primo alinea.”

“le altre fattispecie prese in considerazione dal legislatore europeo si focalizzano sull’adempimento delle prescrizioni in materia di formazione, informazione e controllo dei conducenti di cui ai predetti articoli 33 del Regolamento (UE) n. 165/2014 e dall’ articolo 10, commi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 561/2006.

Il mancato assolvimento di tali oneri da parte delle imprese comporta, dunque, l’applicazione di sanzioni in capo alle imprese stesse le quali, non sono punite per una responsabilità oggettiva derivante dal fatto dei propri conducenti, ma per una responsabilità propria, derivante dal mancato assolvimento degli oneri di formazione, informazione e controllo.”

E’ opportuno sottolineare che il decreto in argomento non introduce adempimenti obbligatori per le imprese, né è obbligatorio l’avviamento alla formazione dei dipendenti delle imprese stesse e la mancata attuazione delle prescrizioni del decreto stesso non costituisce autonomo oggetto di sanzione.

Giova, inoltre, sottolineare che l’ambito di applicazione della disciplina comunitaria in tema di “conducenti” si riferisce non solo all’autotrasporto merci e viaggiatori in conto terzi, ma anche all’attività in conto proprio.

 

Destinatari dei corsi di formazione.

I destinatari dei corsi di formazione sono i conducenti che prestano il loro servizio – a qualsiasi titolo ed in forza di qualsiasi contratto di lavoro, ivi compresi i contratti per prestazioni saltuarie, discontinue, temporanee o “a chiamata” – in favore di imprese che operano utilizzando veicoli assoggettati all’obbligo di installazione del tachigrafo.

In sostanza, mutuando la definizione di conducente dettata dal regolamento (CE) n. 561/2006, è potenziale destinatario dei corsi chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo con la mansione, all'occorrenza, di guidarlo.

Nel rammentare ancora una volta che non viene introdotto alcun adempimento di carattere obbligatorio, le disposizioni del decreto in commento sono applicabili, per la parte relativa alla partecipazione ed alla frequenza dei corsi, a tutti i soggetti che svolgano attività di guida di veicoli per i quali è previsto l’obbligo di installazione del tachigrafo, ivi compresi coloro che non sono legati all’impresa per la quale svolgono la propria attività da un vincolo di subordinazione (ad esempio i titolari di imprese monoveicolari, i soci dell’impresa, gli associati in partecipazione, i collaboratori familiari ecc.).

Peraltro, è di tutta evidenza, che quanto previsto dall’articolo 7 del decreto, in relazione all’assolvimento da parte delle imprese degli oneri di informazione e controllo, che può costituire oggetto di valutazione da parte delle Autorità competenti ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 174, comma 14, del Codice della Strada, non possa applicarsi a quelle persone fisiche che, pur con mansioni di guida dei veicoli, rivestano nell’ambito dell’impresa posizioni di direzione o comunque di organizzazione dell’attività di impresa.

Invero, tali soggetti, essendo direttamente responsabili della direzione dell’impresa non potranno eccepire il corretto adempimento degli oneri di informazione e controllo da parte dell’impresa da essi stessi gestita per le infrazioni loro contestate in qualità di conducenti.

Giova comunque rammentare che, a parere di questa Amministrazione peraltro condiviso con il Servizio di Polizia Stradale, l’articolo 174, comma 14, non sia di norma applicabile a seguito dell’accertamento di infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 commesse dai conducenti che siano anche titolari dell’impresa (ad esempio gli imprenditori monoveicolari ovvero coloro che pur essendo titolari di un’impresa individuale con più veicoli esercitino essi stessi l’attività di conducente).

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