CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA CQC

09 marzo

L’Ente di Formazione “Agenzia Giulia”, vi comunica che il M.I.T. ha emesso una nuova disposizione nella tematica della CQC e dei corsi di formazione.

Con l’occasione informo che lo staff è a vostra disposizione per tutti i chiarimenti e informazioni.

 

In anteprima vi allego la circolare:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

 

Direzione generale per la motorizzazione

Divisione 5

Prot. n. 4779 Roma, 5 marzo 2018

 

OGGETTO: Corsi di formazione periodica per titolare di qualificazione CQC valida sia per il trasporto di persone che di cose.

 

È stato chiesto a questa Direzione Generale di chiarire se il limite di tre anni e sei mesi previsto dall'art. 13, comma 11, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013 (1), per poter frequentare un corso di formazione periodica utile a rinnovare la qualificazione CQC, trovi stretta attuazione anche nel caso in cui un soggetto titolare sia della qualificazione per il trasporto di persone che per il trasporto di merci (delle quali una con scadenza successiva a 3 anni e sei mesi) intenda rinnovarle entrambi sostenendo un unico corso di formazione periodica.

Al riguardo occorre evidenziare che la norma prevista dal citato art. 13, comma 11, del D.M. 20 settembre 2013 (1) deve essere letta in combinato disposto con quanto previsto al precedente comma 2, che consente al titolare di carta di qualificazione del conducente valida sia per il trasporto di cose che per il trasporto di persone, che ha frequentato un corso di formazione periodica per rinnovare l'abilitazione ad una delle predette tipologie di trasporto, di essere "esentato dall'obbligo di frequenza del corso di formazione periodica per l'altra categoria".

Alla luce delle citate norme, è consentito, in ogni caso, al titolare delle due qualificazioni in parola di rinnovarle entrambi frequentando un unico corso.

Resta fermo che, sulla base delle norme vigenti, il nuovo periodo quinquennale di validità delle due qualificazioni decorre dalla data di presentazione dell'istanza di rinnovo al competente Ufficio Motorizzazione civile.

IL DIRETTORE GENERALE

dott. ing. Sergio Dondolini

 

 

(1)    Decreto Ministero dei Trasporti - 20/09/2013 - Procedure per corsi di qualificazione iniziale e periodica per conseguimento CQC

 

OGGETTO: Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi.

Art. 13 Programma e svolgimento dei corsi di formazione periodica

Comma 11. Il corso di formazione periodica può essere frequentato a partire da tre anni e sei mesi antecedenti la data di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente. La frequenza di un corso di formazione periodica:

a) prima della data di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente, comporta il rinnovo della stessa senza soluzione di continuità;

b) entro un periodo non superiore a due anni dalla data di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente, comporta il rinnovo della stessa a decorrere dalla data indicata sull'attestato di frequenza di cui al comma 9: dalla data di scadenza della validità e fino alla data di rilascio del predetto attestato è vietato l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e merci;

c) oltre il periodo di due anni di cui alla lettera b), comporta che, ai fini del rinnovo della carta di qualificazione del conducente, è necessario sostenere, con esito positivo, l'esame di cui all'art. 11, comma 1: dalla data di scadenza della validità e fino alla data di superamento delle prove d'esame, è vietato l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose.

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