CONTROLLO NEL SETTORE DEI TRASPORTI SU STRADA

31 marzo

SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA UE sez. X

Sentenza  n. C-870/19 e C-871/19

Del 24 marzo 2021

 

Come si apprende dalla Sentenza della Corte di Giustizia UE del 24/03/2021, per la tematica relativa alla presentazione dei 28 giorni di attività, il regolamento n. 3821/85 ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 1463/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativo all'istituzione di un apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU 1970, L 164, pag. 1). Il regolamento n. 3821/85 e stato a sua volta abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento n. 3821/85 e modifica il regolamento n. 561/2006 (GU 2014, L 60, pag. 1). Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti di cui ai procedimenti principali, occorre fare riferimento al regolamento n. 3821/85.

Per quanto attiene al Diritto italiano, nella medesima si legge: “ In forza dell'articolo 19 della legge del 13 novembre 1978, n. 727 - Attuazione del regolamento (...) n. 1463/70 (...), e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada (GURI n. 328, del 23 novembre 1978; in prosieguo: la legge n. 727/1978), chiunque contravvenga alle disposizioni del regolamento n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle disposizioni di tale legge e dei relativi regolamenti d'attuazione per le quali non sia prevista una specifica sanzione, e soggetto a una sanzione amministrativa.”

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

L'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, come modificato dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e l'articolo 19 del regolamento n. 561/2006 devono essere interpretati nel senso che, in caso di mancata presentazione, da parte del conducente di un veicolo adibito al trasporto su strada, sottoposto a un controllo, dei fogli di registrazione dell'apparecchio di controllo relativi a vari giorni di attività nel corso del periodo comprendente la giornata del controllo e i 28 giorni precedenti, le autorità competenti dello Stato membro del luogo di controllo sono tenute a constatare un'infrazione unica in capo a tale conducente e a infliggergli per la stessa un'unica sanzione.

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