CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO AUTOCARRI SUPERIORI A 7.5 TON.

24 gennaio

Il TAR Veneto interviene e annulla il provvedimento amministrativo.

In questo ultimo periodo il TAR Veneto, con sentenza del 09/01/2018, n. 21, ha preso in considerazione, a seguito di un esposto/ricorso, la problematica connessa alla circolazione stradale a seguito dell’emanazione dell’ordinanza in cui si vietava il transito veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate sulla strada comunale Via dei Mille, tra la “S.R. n. 443” fino al confine del territorio comunale di San Martino di Venezze, limitatamente al senso di marcia da Rovigo a Padova.

Con il ricorso è stata, altresì, chiesta la condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei “danni patiti e patiendi” in conseguenza dei provvedimenti stessi.

Il Comune di Rovigo, eccependo il difetto di interesse e ad agire delle imprese ricorrenti e chiedendo, in ogni caso, il rigetto nel merito del ricorso.

In particolare l’Amministrazione comunale resistente ha evidenziato che il divieto in questione è stato adottato “a tutela della salute e della sicurezza dei propri cittadini residenti nelle frazioni di Mardimago e di Sarzano”, giacché la strada comunale non sarebbe più “in grado di assorbire l’elevato numero di transiti di autoveicoli, soprattutto per quanto riguarda i mezzi pesanti in questione”.

Interessante è quanto portato all’attenzione dei giudici amministrativi da parte della Provincia di Rovigo, i quali tecnici hanno osservato come “l’aggravamento dei tragitti (…) conseguenti ai percorsi alternativi, costituiti prevalentemente dalle strade arginali del fiume Adige, non garantirebbe assoluta sicurezza al traffico pesante, data l’esigua larghezza di tali strade” e “la presenza di numerose curve” in prossimità del fiume, ritenendo in ogni caso che, nel contemperamento degli interessi in gioco, si sarebbe dovuto dare prevalenza a “quello degli imprenditori a continuare a svolgere la propria attività lavorativa, fonte di reddito, rispetto a generiche problematiche connesse al traffico pesante patite, a dire del Comune, dai residenti di via dei Mille”.

Altro passaggio degno di nota, è quello ascritto al punto 6.5, nel quale si apprende che in atti che l’Amministrazione comunale fosse a conoscenza delle conseguenze che le sue determinazioni avrebbero determinato sulla viabilità esterna, dal momento che la Polizia Locale di Rovigo, nella fase istruttoria del procedimento, aveva rilevato che “in via preliminare ed informalmente sono stati sentiti i tecnici dei Settori Viabilità della Provincia di Rovigo e della Provincia di Padova.

Entrambi conoscono il problema ma sono perplessi sulla risoluzione del problema mediante il divieto di transito su via dei Mille/Sp. 3, in quanto il transito graverebbe su strade con maggiori e pericolose problematiche di viabilità (diversi incidenti mortali con veicoli pesanti successi anche in quel periodo sul territorio Padovano).

Per quanto esposto, ai punti successivi della sentenza amministrativa così si legge:

6.6. La disciplina introdotta con il divieto transito impugnato è stata quindi illegittimamente adottata in via unilaterale dal Comune resistente in violazione del principio di leale collaborazione e del diritto di partecipazione degli altri enti interessati dalle ricadute viarie che esso avrebbe determinato.

6.7. Tale violazione si è tradotta conseguentemente in un insanabile difetto di istruttoria, che ha falsato l’esatta portata di tutti gli interessi in gioco, compreso quello imprenditoriale delle ditte ricorrenti, impedendone un’adeguata ponderazione da parte dell’Amministrazione procedente.

7. Tanto considerato, entrambi i motivi di ricorso meritano accoglimento.

L'ordinanza di limitazione del traffico adottata dall'amministrazione locale, per la categoria dei c.d. mezzi pesanti, deve essere annullata perché adottata in via unilaterale “in violazione del principio di leale collaborazione e del diritto di partecipazione degli altri enti interessati dalle ricadute viarie che esso avrebbe determinato”.

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