CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE NEL TRASPORTO MERCI E PERSONE

27 agosto

 * Girolamo Simonato

La carta di qualificazione del conducente è normata dal d.lgs. 285/05, il quale dapprima ha recepito la Direttiva UE - 2003/59/CE - Formazione conducenti “Qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio”, la quale trovava la sua applicazione all'attività di guida, in particolare:

a.    dei cittadini di uno Stato membro;

b.    dei cittadini di un paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa, in seguito denominati «conducenti», che effettuano trasporti su strada all'interno della Comunità, su strade aperte all'uso pubblico per mezzo di:

Ø  veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1+E, C, C+E, quali definite dalla direttiva 91/439/CEE o una patente di guida riconosciuta come equivalente,

Ø  veicoli per i quali è necessaria una patente di categoria D1, D1+E, D, D+E, quali definite dalla direttiva 91/439/CEE o una patente di guida riconosciuta come equivalente.

Il d.lgs. 285/92, ai sensi dell’art. 13 e seguenti ha normato il documento, in particolare affermando che l’attività dei conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E e DE, è subordinata all’obbligo di qualificazione iniziale ed all’obbligo di formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.

La stessa è rilasciata:

a)    ai titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, aventi in Italia residenza anagrafica ovvero residenza normale ai sensi dell'articolo 118-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che svolgono attività di conducente per il trasporto di persone o di cose;

b)    ai titolari di patente di guida rilasciata da Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che svolgono l'attività di conducente alle dipendenze di un'impresa stabilita sul territorio italiano.

Le deroghe contenute nel provvedimento legislativo sono le seguenti:

1.La carta di qualificazione del conducente di cui all’articolo 14 non è richiesta ai conducenti:

2.dei veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;

3.dei veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, o messi a loro disposizione;

4.dei veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;

5.dei veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;

6.dei veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;

7.dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;

8.dei veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente.

Pertanto a decorrere dal 10.9.2008 per il trasporto di persone e dal 10.9.2009 per il trasporto cose, i conducenti professionali devono possedere una specifica qualificazione iniziale di tipo carta di qualificazione del conducente, conosciuto con l’acronimo CQC, la quale è rinnovabile nella validità attraverso una formazione periodica.

In tema di formazione periodica la Circolare - 04/11/2014 - Prot. n. 24582 - Lezioni formazione periodica CQC, avente ad oggetto: “Richiesta chiarimento relative allo svolgimento delle lezioni dei corsi di formazione periodica CQC”, così si è espressa:

In merito si fa presente che l'art 13, comma 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 20 settembre 2013 stabilisce che le lezioni giornaliere dei corsi di formazione periodica, di cui alla direttiva 2003/59/CE, "hanno complessivamente durata non inferiore a due ore e non superiore a sette ore".

Il successivo comma 8 prevede (in combinato disposto con l'art. 10, comma 5), che la lezione deve essere suddivisa in blocchi, ognuno dei quali ha durata non inferiore a 2 ore e non superiore a tre.

La normativa vigente non vieta espressamente che all'interno di un unico blocco possano essere svolte lezioni afferenti a diversi argomenti e a diversi docenti.

Ovviamente, gli argomenti trattati ed i relativi docenti devono essere preventivamente indicati nella comunicazione d'avvio del corso, nonché adeguatamente annotati nel registro di frequenza.

È interessante riportare in questo articolo anche le indicazioni emanate del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. 19604 /8.3 del 9 settembre 2016 in merito al Rinnovo di validità quinquennale delle qualificazioni CQC

Nella stessa si apprendeva che era stato segnalato un notevole incremento di presentazione di istanze di rinnovo della qualificazione CQC prodotte, in particolare, da coloro che hanno ottenuto il titolo valido per il trasporto merci per documentazione ed hanno frequentato il corso di formazione periodica a ridosso della scadenza del termine di validità degli stessi.

Tenuto conto della necessità, per i conducenti professionali, di poter svolgere la propria attività una volta adempiuto all’obbligo di frequenza di un corso di formazione periodica e nelle more del rilascio del titolo abilitativo rinnovato, si rende necessario prevedere la possibilità di svolgere l’attività professionale anche in possesso della ricevuta della di istanza di rinnovo della qualificazione CQC secondo la procedura sotto specificata.

Tanto premesso, l’ultimo capoverso della circolare prot. 18734 del 3 settembre 2014 è così modificato, a decorrere dalla data odierna: “In considerazione del fatto che la qualificazione CQC è necessaria per svolgere attività professionale e che, di conseguenza, una volta scaduta di validità non consente al suo titolare di effettuare attività di autotrasporto e tenuto conto, altresì, della possibilità che in determinati periodi possano concentrarsi un rilevante numero di richieste di rinnovo presso gli Uffici Motorizzazione civile, tali da determinare un aggravio operativo e conseguenti ritardi nel rilascio dei relativi documenti, si dispone, in attesa di predisporre una procedura informatica che semplificherà il rilascio del titolo abilitativo in parola, che il titolare di qualificazione CQC che ha presentato istanza di rinnovo di validità della stessa possa esercitare l'attività professionale, sul territorio nazionale, con la ricevuta di presentazione dell'istanza vidimata dall'Ufficio Motorizzazione civile, per un periodo non superiore a tre mesi.”.

È importante richiamare il sistema sanzionatorio previsto dal d.lgs. 285/92 (Codice della Strada), il quale, all’art. 116. Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore, ai seguenti commi prevede:

11.patente di guida di categoria C1 o C, anche speciale, ovvero C1E o CE, conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i conducenti titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e DE conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Quest'ultima è sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari.

12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria DEVONO inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.

14. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, LO AFFIDA O NE CONSENTE la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 389 euro a 1.561 euro.

16. Fermo restando quando previsto da specifiche disposizioni, chiunque guida veicoli essendo munito della patente di guida ma non di altra abilitazione di cui ai commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 euro a 1.602 euro.

18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Da ricordare anche il dettato dell’art. 126 Durata e conferma della validità della patente di guida, in particolare il comma che prevede: 11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12, (come sopra riportato) scaduti di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 euro a 625 euro. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Al conducente titolare di patente di guida italiana che, nell’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto per la quale è richiesta l’abilitazione di cui all’articolo 116, comma 11, guida con tale abilitazione scaduta, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 216, comma 6.

* Docente Fondazione ASAPS

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