AUTOVELOX: MULTA NON VALIDA SE NON VI È LA MOTIVAZIONE NELLA NOTIFICA

22 giugno

* Girolamo Simonato

 

Le infrazioni stradali, come è sancito dall’art. 200, “Contestazione e verbalizzazione delle violazioni”, afferma che la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

In caso ciò non si verifichi, ai sensi dell’art. 201, comma 1-bis, vi è la possibilità della notificazione.

Lo stesso principio normativo prevede che, fermo restando quanto indicato dal precetto sulla notificazione, la contestazione immediata non è necessaria per alcune fattispecie.

La conferma viene da una recente pronuncia del giudice di pace di Torre Annunziata del 13/06/2018, con la quale così si è espressa: “ Nel caso di specie, abbiamo, in primo luogo, rilevato che, in occasione della violazione al C.d.S rilevata dagli agenti della Polizia Stradale di Napoli a carico del conducente dell'autovettura  è mancata la contestazione immediata della stessa al trasgressore.

Solo successivamente, in data 18.03.2016 avvenne, a mezzo posta, la notifica del relativo verbale di accertamento al proprietario del suddetto veicolo, responsabile in solido.

Si osserva che l'art. 201 del vigente Codice della Strada (D.L.vo n. 285/92) stabilisce in linea generale che, in case di mancata contestazione immediata della violazione, è necessario che nel relativo verbale notificato al trasgressore (o al responsabile in solido), siano indicate le ragioni per le quali non sia stata possibile la contestazione immediata; se invece ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 201, comma 1° bis del C.d.S e dall'art. 384 D.P.R, n. 495/92, nel verbale notificato deve essere espressamente richiamata tale ipotesi per giustificare la mancata contestazione immediata.

Secondo un costante e consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione -condiviso dal giudicante, la omessa indicazione nel verbale di contestazione notificato dei motivi che hanno impedito la contestazione immediata o l'omessa indicazione del fatto che l'ipotesi rientri in una delle fattispecie astratte previste dall'art. 201, comma 1° bis del D. L.vo n. 285/92 e dall'art. 384 del D.P.R. n. 495/92, rende illegittimo il verbale nonché la conseguente irrogazione della sanzione e tutti i successivi atti del procedimento (Cass. Civ. n. 9502/02; n. 13774/02; n. 16420/02).

Ebbene, nel caso di specie, trattandosi di violazione accertata tramite cd. "autovelox", risulta comunque violato il dettato normativo di cui agli artt. 384 e 385 D.P.R n. 495/1992.

In particolare, I‘art. 384, che individua i casi di impossibilità della contestazione immediata, prevede alla lett. e) "accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari (art. 384)".

Ai sensi del successivo art. 385, "qualora la contestazione, nelle ipotesi di cui all'art. 384, non abbia potuto avere luogo all'atto dell'accertamento della violazione, l'organo accertatore compila il verbale... specificando i motivi per i quali non è stato possibile  procedere alla contestazione immediata.

Orbene, nel verbale di contestazione notificato al ricorrente, in epoca successiva all'accertamento dell'infrazione, non viene fatta menzione dei motivi che giustificavano tale mancata contestazione immediata, in virtù del richiamo al combinato disposto dell'art. 201, comma 1° bis del C.d.S e dell'art. 384 del Regolamento di attuazione.

Tale carenza priva l'atto redatto dagli agenti della Polizia Stradale di Napoli di un essenziale elemento formale, pregiudicando, in tal modo, il concreto esercizio del diritto alla difesa dello stesso ricorrente.

 Sta di fatto che il verbale di contravvenzione impugnato è, dunque, illegittimo proprio per la violazione del combinato disposto degli artt. 201, comma 1° bis del C.d.S, 384 e 385 del Regolamento di Attuazione (D.P.R. n. 495/92).”

Infatti la citazione della normativa di cui all’art. 384 del D.P.R. 495/92, per il caso di specie così prevede: “ lett. e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”.

Inoltre, il 1 comma dell’art. 385 D.P.R. 495/92, prevede che qualora la contestazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 384, non abbia potuto aver luogo all'atto dell'accertamento della violazione, l'organo accertatore compila il verbale con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire specificando i motivi per i quali non è stato possibile procedere alla contestazione immediata, e lo trasmette al comando o ufficio da cui dipende.

Per sintetizzare il fatto esposto, nel momento in cui l’eccesso di velocità non è contestato direttamente dalla pattuglia operante e la sanzione amministrativa pecuniaria viene notificata in una fase successiva, è necessario che nel verbale siano contenute le concrete motivazioni che hanno impedito l’applicazione di cui all’art. 200 C.d.S., cioè la contestazione immediata.

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