AUTOTRASPORTO: NORMATIVA SUL TRASPORTO IN CONTO PROPRIO E DI TERZI.

17 maggio

 * Girolamo Simonato

 

 

L’attività dell’autotrasporto merci su strada, si essa svolta in regime di conto proprio che in conto terzi, trova nella gestione del personale le difficoltà più complesse, non solamente per gli accordi di cui al CCNL, ma nell’applicazione delle norme sull’impiego della disciplina dei tempi di guida, riposo e interruzioni in capo agli autisti professionisti.

La categoria professionale degli autisti, è oggi chiamata a essere più istruita e preparata non solamente per quanto attiene alla guida, ma la speciale “attenzione” che il legislatore comunitario ha determinato in funzione dell’esigenza di regolamentare in maniera specifica i limiti temporali di lavoro/guida, ma soprattutto al fine di garantire una maggior sicurezza stradale per gli operatori che quotidianamente svolgono attività su strada.

Prima di analizzare il dettato disciplinare relativo all’attività dinamica su strada degli autisti è opportuna una riflessione su quanto stabilito dall’art. 31 della Legge 298/74, che definisce il concetto di trasporto di cose in conto proprio.

Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:

a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;

b) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti. Il regolamento di esecuzione specificherà le condizioni che debbono ricorrere affinché il trasporto sia da considerare attività complementare o accessoria dell'attività principale;

c) le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.

Il codice della strada, all’art. 83 - Uso proprio, prevede che per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati al trasporto specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio, la carta di circolazione può essere rilasciata soltanto a enti pubblici, imprenditori, collettività, per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro attività, a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione generale della M.C.T.C. sulla sussistenza di tali necessità secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali.

La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del trasporto di cose in conto proprio è rilasciata sulla base della licenza per l'esercizio del trasporto di cose in conto proprio; su detta carta dovranno essere annotati gli estremi della licenza per l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio così come previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Le disposizioni di tale legge non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.

Per gli altri documenti di cui deve essere munito il veicolo adibito al trasporto di cose in conto proprio restano salve le disposizioni stabilite dalle norme speciali in materia.

Chiunque adibisce ad uso proprio un veicolo per trasporto di persone senza il titolo prescritto oppure violi le condizioni o i limiti stabiliti nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 a euro 680.

La violazione di cui sopra, comporta l’applicazione delle sanzioni accessorie della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi.

Chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti contenuti nella licenza è punito con le sanzioni previste dall'art. 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298 “ Trasporti abusivi

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 26 della presente legge, chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.065,00 a euro 12.394,00. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un’altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell’articolo 26, accertata con provvedimento esecutivo.

Alle violazioni di cui al comma precedente consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

L’attività del c.d. terzista, è disciplinata dall’art. 40 della medesima legge che definisce: è trasporto di cose per conto di terzi l'attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo.

Per la fattispecie correlata al trasporto di merci per conto di terzi, l’art. 88 del Codice della Strada, prevede: “Servizio di trasporto di cose per conto terzi”.

Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto di terzi quando l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente.

La carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio ed è accompagnata dall'apposito documento previsto dalle leggi specifiche che disciplinano la materia, che costituisce parte integrante della carta di circolazione. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.

Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi veicoli non adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati nell'autorizzazione o nella carta di circolazione è punito con le sanzioni previste dall'art. 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298.

*  Docente presso l'ente formatore: Agenzia Giulia

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