AUTOTRASPORTO MERCI SU STRADA E PROBLEMATICHE SUL RIPOSO SETTIMANALE

19 giugno

* Girolamo Simonato

 

Come si è appreso dalla varie fonti di stampa e circolari associative, anche per la Germania è stata modificata la fruizione del riposo settimanale regolare.

È sottinteso che per quanto riguarda il nostro paese nulla è cambiato.

Attualmente in alcuni stati dell’Unione europea il riposo settimanale regolare, quello previsto e normato, dapprima dall’art. 4 del Reg. 561/06ce, il quale prevede che il "periodo di riposo settimanale", fase temporale determinata dalla settimana dell’attività lavorativa del conducente professionale, nella quale può disporre liberamente del suo tempo, si suddivide in due fattispecie:

• "periodo di riposo settimanale regolare": ogni tempo di riposo di almeno 45 ore;

• "periodo di riposo settimanale ridotto": ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 6, a una durata minima di 24 ore continuative.

Proprio il richiamo normativo di cui al paragrafo precedere, prevede che nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno 02 (due) periodi di riposo settimanale regolare, cioè quelli ascritti ad ore 45, o in alternativa, un periodo di riposo settimanale regolare (ore 45) ed un periodo di riposo settimanale ridotto, ascrivibile ad un tempo minimo di 24 ore.

La differenza tra il “riposo settimanale regolare” e il “riposo settimanale ridotto”, deve essere compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.

È opportuno rammentare che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Circolare del 29/04/2015 - Prot. n. 7136 – “Riposo settimanale: interpretazione applicativa”, avente ad oggetto: “Art. 8, par. 6, del regolamento (CE) n. 561/2006. Riposo settimanale del lavoratore nell'attività di trasporto su strada. Interpretazione applicativa ed indicazioni operative”, ha previsto che nell’ambito di infrazioni accertate nelle ispezioni in materia di autotrasporto, l'analisi dell'impianto normativo e sanzionatorio rileva una discrasia nella versione ufficiale italiana dell'art. 8, par. 6, del regolamento (CE) n. 561/2006 "Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcuni disposizioni in materia sociale nei settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio", rispetto alla traduzione della medesima norma nella quasi totalità delle altre lingue ufficiali dell'Unione.

Nel medesimo documento, veniva esplicitato che al fine di rendere uniforme l’interpretazione del testo normativo sul territorio nazionale, nel rispetto degli atri Paesi della UE, si ritiene opportuna una capillare informazione.

La norma in esame, che disciplina il riposo settimanale del lavoratore nell'attività di trasporto su strada, nella versione italiana prevede che "Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno:

- due periodi di riposo settimanale regolare, oppure

- un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.

Il successivo paragrafo 7 dello stesso articolo precisa poi che "qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato a un altro periodo di ti poso di almeno 9 ore".

Il testo della norma, nella sua versione letterale, non impedisce di considerare compensata la riduzione del riposo settimanale anche attraverso la fruizione del riposo equivalente in più frazioni, a condizione che le stesse siano prese entro la fine della terza settimana successiva e che siano attaccate ad un altro periodo di riposo di almeno nove ore.

Tuttavia, nella maggior parte delle lingue ufficiali del Regolamento in questione, il medesimo passaggio normativo impone esplicitamente che la fruizione del periodo di riposo settimanale a compensazione di quello eventualmente non goduto dall'autotrasportatore (21 ore al massimo, per il combinato disposto fra l'art. 4, lett. h) e l'art. 8, par. 6) avvenga "in blocco", cioè in una volta sola, alle stesse condizioni sopra richiamate (fruizione prima della fine della terza settimana successiva a quella in cui il previsto riposo di 45 h non sia stato integralmente fruito, e consecutività con un altro periodo di riposo di almeno 9 ore).

Dall’esame sistematico delle disposizioni del Reg. (CE) 561/2006 e, in particolare, della normativa sui riposi, emerge la volontà del Legislatore comunitario di garantire una maggiore tutela dei profili di salute e sicurezza dei lavoratori addetti alla guida dei mezzi su strada, posto che la salvaguardia delle loro condizioni di lavoro comporta anche quella dei diritti dei terzi e della sicurezza stradale.

Vale peraltro ricordare, su questo punto, come anche l’abrogato Reg. CEE 3820/85 prevedeva, all’art. 8, par. 3, che le eventuali riduzioni del riposo settimanale dovessero essere compensate da un periodo equivalente di riposo continuo. Non si discosta da tale impostazione il Regolamento CE 561/2006, art. 8, par. 6 per il quale, nella maggior parte delle versioni linguistiche, come visto, la fruizione del recupero compensativo deve avvenire in un’unica soluzione (lett. "en bloc"). L'assenza del termine, nella traduzione italiana, non dovrebbe comportare una applicazione della normativa in maniera difforme e meno garantista rispetto a quanto disposto a livello comunitario. Di conseguenza, dal punto di vista tecnico, non sembra nemmeno sussistere un problema interpretativo, quanto piuttosto di adeguamento alla lettera del regolamento.

Come si apprende dalla circolare analizzata, appare evidente come una interpretazione meno restrittiva, pur nel rispetto degli espliciti vincoli normativi (le tre successive settimane di tempo per la fruizione, e l'attaccamento delle frazioni di riposo compensativo a periodi di almeno 9 ore) permetta, in effetti, una maggiore "libertà" nella organizzazione oraria del trasporto su strada.

Nel merito, può essere affermato che tale aspetto non è contemplato fra le finalità della normativa, anzi, al contrario, un’applicazione flessibile della norma sul territorio nazionale potrebbe generare effetti di dumping fra gli operatori economici dell’Unione Europea, ostacolando il mercato concorrenziale dell’autotrasporto che invece il Reg. 561/2006 (cfr. art. 1) intende garantire. In merito, a destare maggiori perplessità è il fatto che l'apertura a opzioni organizzative diverse rispetto alla rigida previsione che impone la fruizione del riposo compensativo in modo unitario e non frazionato, pur potendo teoricamente concretizzarsi nella valorizzazione di scelte negoziate fra le parti sociali, è potenzialmente suscettibile di risolversi nell’appiattimento su una regolazione unilaterale, datoriale, in un settore in cui è assai diffuso l’istituto del distacco transnazionale ed i lavoratori, scarsamente sindacalizzati, sono soggetti a particolare "debolezza" contrattuale.

Pertanto, il periodo di riposo settimanale deve iniziare al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale.

È importante che qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore.

La normativa di cui al Reg. 561/06ce, prevede che durante la c.d. “trasferta”, i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta.

La medesima normativa europee, indica che un periodo di riposo settimanale che cade in due settimane può essere conteggiato in una delle due, ma non in entrambe.

Questa analisi per introdurre le “modifiche” che sono state legiferate in alcuni paesi europei, in particolare si segnala che la prima nazione che ha normato questo “limite” è stato il Belgio, a “ruota” si è accodata la Francia ha legiferato la medesima fattispecie legislativa.

Interessante è la decisone del Consiglio di Stato Belga, che ha inviato alla Corte di Giustizia Europea una richiesta di decisione pregiudiziale proprio per sapere se la disposizione infrange qualche norma comunitaria.

L’avvocato generale della Corte di Giustizia Europea, proprio in questa specifica richiesta, ha risposto che, a suo giudizio, non si può obbligare un autista a svolgere il suo riposo settimanale regolare a bordo del suo veicolo.

A seguire ecco l’analisi dei paesi europei che hanno apportato delle modifiche all’esecuzione del riposo settimanale regolare.

Belgio:

le autorità Belghe, per il dettato di cui all’articolo 8.8 del regolamento UE “8. In trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta”, si sono dimostrati inflessibili.

Infatti, la nuova normativa prevede delle ulteriori restrizioni al riposo settimanale.

Per maggior chiarezza, l’art. 8.6 così stabilisce: “6. Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno:

due periodi di riposo settimanale regolare, oppure

un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale”.

Il Decreto Reale ha stabilito che il riposo settimanale di 45 ore non potrà avvenire a bordo del camion, pena una sanzione di 1500 euro.

Francia:

a “ruota” del Decreto Reale Belga, anche il paese transalpino ha pubblicato la Legge contro il dumping sociale. Come è noto, a partire dal 11 luglio 2014, la norma vieta il riposo settimanale degli autisti in camion ed estende i limiti del cabotaggio terrestre anche ai veicoli con massa complessiva fino a 3,5 tonnellate.

La nuova Legge contro il dumping sociale, ha suscitato molte polemiche per la sua applicazione, cioè occhio di riguardo alle targhe francesi e l‘esplicito divieto per gli autisti a trascorrere il riposo settimanale.

La sanzione per il titolare dell’impresa è molto pesante: multa fino a 30mila euro e carcere fino a un anno.

Secondo alcuni giornali, lo scopo di questa norma è quello di contrastare l’attività delle imprese di autotrasporto straniere.

Germania:

Il 16 maggio scorso, il Bundestag ha approvato una Legge che sanziona con 1500 euro gli autisti e i padroncini che svolgono in cabina il riposo settimanale lungo.

Quindi, a partire dal 25 maggio scorso, gli autotrasportatori che usufruiscono del riposo settimanale in terra tedesca, possono essere sanzionati con:

titolare dell’impresa di autotrasporto euro 1500;

conducente con 500 euro.

Per un totale di euro 2000.

Gran Bretagna

Quindi dopo il Belgio e la Francia ecco pure la Germania con la sua normativa, da notizie non ancora confermate, sembra che la Gran Bretagna potrebbe cambiare, e legiferare come gli atri stati già riportati.

Da notizie di stampa, sembra che le associazioni degli autotrasportatori chiedono di multare il riposo lungo in cabina con una sanzione di 300 sterline.

Sistema sanzionatorio:

per quanto concerne l’aspetto sanzionatorio di cui alle violazioni del Reg. 561/06ce, si applicano le sanzioni di cui all’art. 174 del Codice della Strada, che prevede, ai commi:

4.    Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40 a euro 161. Si applica la sanzione da euro 213 a euro 851 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE).

5.    Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 319 a euro 1.276. Si applica la sanzione da euro 372 a euro 1.489 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento.

6.    Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 425 a euro 1.701.

7.    Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 266 a euro 1.063. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 372 a euro 1.489. Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 425 a euro 1.701.

Dall’analisi si comprende che il precetto, normato dal Reg. 561/06ce, è identico per tutti gli stati membri dell’unione europea e dello S.E.E..

Diverso è il sistema sanzionatorio il quale è normato da disposizioni legislative proprie di ogni Stato.

 * Docente Ente Formazione Agenzia Giulia

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