AUTORIZZAZIONE PER LA CIRCOLAZIONE E SOSTA DISABILI. NON E’ UNA AUTORIZZAZIONE ILLIMITATA.

19 gennaio

* Girolamo Simonato

 

Le persone diversamente abili, invalide e con capacità deambulativa impedita o sensibilmente ridotta, posso ottenere, a titolo prettamente personale e previa visita medica con il rilascio di un certificato nel quale attesti le condizioni psicofisiche del richiedente il c.d. “contrassegno di parcheggio per disabili”.

L’art. 188 del C.d.S. “Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide”, prevede che per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.

I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture, messe a disposizione dall’Ente proprietario della strada, in possesso di regolare contrassegno, rilasciato dall’Autorità comunale del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/92) e con le formalità nel medesimo indicate, possono sostare il veicolo.

Detto mezzo, utilizzato dal proprietario del contrassegno o al servizio della persone invalide autorizzata, non è tenuto all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.

È opportuno evidenziare che il contrassegno per la disabilità riscontrata è rilasciato alla persona, non al veicolo, e ha lo scopo di agevolare la mobilità della stessa.

L’utilizzo del contrassegno consente alla persone titolate di circolare:

  • nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici e taxi;
  • nelle aree pedonali, ad eccezione che non sia imposto un divieto con relativa segnaletica stradale;
  • nei casi di sospensione della circolazione per limitazione dettata da motivi di sicurezza pubblica e inquinamento;
  • sostare:
  • negli appositi spazi riservati ai veicoli delle persone disabili;
  • nella aree disciplinate a Zona a Traffico Limitato;
  • nelle aree di parcheggio determinato;
  • nella zone di divieto o di limitazione di sosta, purché ciò non costituisca grave intralcio alla circolazione, ad eccezione delle aree in cui è esposto la segnaletica di rimozione forzata;
  • nelle aree dei parcheggi disciplinate a disco orario e pagamento.

NON È CONSENTITO utilizzare e sostare il veicolo dove è vigente il divieto di sosta disciplinato dagli artt. 157 e 158 del d.lgs. 285/92 (C.d.S.) e da altre disposizioni del Codice della Strada in cui sia prevista la rimozione, il blocco dei veicoli e che la sosta rechi grave pregiudizio per la circolazione stradale.

A titolo esemplificativo la sosta non è consentita:

  • su strada a senso unico di marcia dove lo spazio non è sufficiente al transito dei veicoli;
  • sull’attraversamento o sul passaggio pedonale;
  • in prossimità o corrispondenza di intersezione stradale;
  • in corrispondenza dei dossi o delle curve;
  • in corrispondenza degli impianti semaforici stradali e ferroviari, dove la sosta può occultare la segnaletica luminosa;
  • in prossimità e corrispondenza delle corsie di canalizzazione;
  • sullo sbocco dei passi carrai;
  • sul marciapiede;
  • in seconda fila, davanti ai cassonetti per rifiuti urbani.

Cosa importante è che il titolare del contrassegno, deve esporre lo stesso in modo ben visibile, nel cruscotto anteriore, per consentire alle forze di polizia stradale un adeguato controllo.

Il contrassegno “europeo” è quello di color azzurro munito di foto del titolare, la sua validità è a livello europeo coma legiferata dal D.P.R. 151 del 30/07/2012.

La normativa sulla circolazione stradale prevede che chiunque usufruisce delle strutture, messe a disposizione dell’Ente proprietario della strada, senza avere la prescritta autorizzazione o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00. Per questa fattispecie sanzionatoria è prevista la decurtazione di due 02 punti dalla patente di guida.

I contrassegni sono di due validità:

1      c.d. permanente che vale per anni 05, rinnovabili con le procedure già descritte;

2      c.d. temporaneo, può essere rilasciato anche a persone che momentaneamente si ritrovano in condizioni di invalidità temporanea a causa di un infortunio o altro.

Certamente i titolari di questi contrassegni ringraziano gli utenti della strada sensibili alle loro condizioni psicofisiche, che non occupano abusivamente i loro spazi di sosta o ancor peggio, utilizzano in modo indiscriminato l’autorizzazione non avendone titolo.

Riporto una frase che ho letto su di un pannello aggiuntivo alla segnaletica stradale che riservava lo stallo di sosta alle persone disabili. “Vuoi il mio posto? PRENDI il mio handicap! “

Essa non ha bisogno di commenti

* Comandante P.L. Unione dei Comuni Padova Nordovest – Piazzola sul Brenta

 

Fonte: www.anvu.it

 

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