AUTOMOBILISTI ITALIANI E LE LORO SANZIONI PIÙ FREQUENTI

03 giugno

Girolamo Simonato

 

Il “mitico” Lucio Battisti così cantava: “

Sì viaggiare

evitando le buche più dure

senza per questo cadere nelle tue paure

gentilmente senza fumo con amore

dolcemente viaggiare

rallentando per poi accelerare

con un ritmo fluente di vita nel cuore

gentilmente senza strappi al motore

E tornare a viaggiare

e di notte con i fari illuminare

chiaramente la strada per saper dove andare

con coraggio gentilmente, gentilmente

dolcemente viaggiare

 

Spesso si notano che i conducenti non interpretano in modo gentile questo brano, molte volte durante il giorno, i nostri occhi vedono e assistono in modo passivo alle pericolose manovre e successive infrazioni commesse dagli automobilisti.

Leggendo articoli e statistiche apprendiamo l’entità delle infrazioni, due sono le violazioni che in questo breve excursus si vuole analizzare, il mancato uso delle cinture di sicurezza e la velocità.

 

Il mancato uso delle cinture di sicurezza, nella parte anteriore, a qualche automobilista è venuta l’idea che per non far suonare il cicalino, basta inserisce un dispositivo nel dispositivo affinché la famosa lucetta “rossa” si spenga e così si può guidare senza il fastidioso rumore. Mentre, per i passeggeri occupanti i sedili posteriori, è vero che possono essere seduti sul divano posteriore, ma anche per loro vale la regola del rispetto verso l’utilizzo delle cinture di sicurezza.

La norma di cui all’art. 172, prevede “l’Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini”.

La medesima impone al conducente e i passeggeri dei veicoli, muniti di cintura di sicurezza, di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. Già in questo caso si può notare l’obbligatorietà dell’utilizzo di questo sistema di sicurezza.

Inoltre, il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi e del loro utilizzo da parte degli occupanti .

È bene ricordare che in capo ai passeggeri dei veicoli, devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento.

La normativa codicistica, prevede che chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 81,00 a euro 326,00. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso.

Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui alla presente disposizione, per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi.

L’art. 126bis del Codice della Strada, prevede per questa tipologia di infrazione la decurtazione di 05 punti dalla patente di guida o dalla CQC nel caso di autisti professionisti per il trasporto di cose e persone.

 

Un'altra delle infrazioni più comuni è quella dell’eccessiva velocità.

La velocità misurata, ha come riferimento l’art. 142 del Codice della Strada, il quale prevede determinate velocità in riferimento alle strade e ai veicoli.

La velocità non può essere superata nel limite di:

130 km/h per le autostrade;

110 km/h per le strade extraurbane principali;

90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali;

50 km/h per le strade nei centri abitati.

Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:

a) ciclomotori: 45 km/h;

b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;

c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;

d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;

e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati, 60 km/h fuori dei centri abitati.

Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.

Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.

Sanzioni:

Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169.

Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 a euro 680, oltre alla decurtazione di punti 03 dal documento di guida.

Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 532 a euro 2.127. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, oltre alla decurtazione di punti 06 dal documento di guida.

Chiunque supera di oltre 60km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 829 a euro 3.316. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, oltre alla decurtazione di punti 10 dal documento di guida.

Siamo prossimi alle meritate vacanze, le strade sono utilizzate da diverse categorie di persone e veicoli, oltre al rispetto reciproco, non mandiamo in vacanza la sicurezza stradale.

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