ADR , IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI HA EMANATO LA CIRCOLARE ESPLICATIVA SULLA DURATA DEI CORSI

10 settembre

Circolare Ministero dei trasporti 26/3/2007 prot.28990

Durata minima dei corsi di formazione professionale ADR

Per uniformità di comportamento, è stato richiesto da parte di alcuni S.I.I.T. di precisare la durata minima dei corsi di formazione professionale ADR e in particolare di quelli relativi alla formazione di aggiornamento.

Tenuto conto di quanto prescritto dall'ADR in relazione ai consolidati criteri di approvazione dei corsi, si riporta di seguito la durata minima dei corsi espressa in unità di insegnamento.

Tipo corso

Formazione iniziale

Formazione di aggiornamento

Corso base

18

8

Corso cisterne

12

8

Corso esplosivi

8

8

Corso radioattivi

8

8

 

Inoltre, si rammenta che le unità d'insegnamento delle esercitazioni pratiche sono supplementari alle lezioni teoriche e quindi non devono essere conteggiate nel numero minimo riportato nella presente tabella. La durata dei corsi non può essere inferiore a due giorni. (1)

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(1) Abrogata dalla circolare 4/9/2019.

 

 

Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4/9/2019 prot.27021

 

Oggetto: Durata minima dei corsi di formazione professionale per il conseguimento ed il rinnovo del c.f.p. ADR.

Con circolari prot. 28990 del 26.03.2007 e prot. 7480 del 21.03.2013 sono state impartite le disposizioni concernenti la durata minima dei corsi di formazione professionale per il conseguimento e\o il rinnovo del certificato di formazione professionale c.f.p. ADR.

Al fine di uniformare lo svolgimento dei corsi per il conseguimento ed il rinnovo dei certificati di formazione professionale per i conducenti di merci pericolose in regime ADR, si dispone che la durata minima degli stessi nonchè il numero massimo delle unità di insegnamento per giornata di corso siano conformi ai punti 8.223, 8.224 e 8.225 dell’ADR.

Per quanto attiene le unità di insegnamento supplementari per le esercitazioni pratiche, da rapportare al numero di conducenti che seguono la formazione, appare congruo prevedere almeno una unità di insegnamento per ogni sei iscritti ai fini del computo per l’intero corso.

Considerato che le esercitazioni pratiche sono generalmente somministrate ai Singoli iscritti o a piccoli gruppi, queste concorreranno al cumulo delle otto unità massime giornaliere, limitatamente all’impegno richiesto per ogni Singolo iscritto, che in ogni caso non potrà essere inferiore all’unita.

Gli esami, qualora effettuati nelle stesse giornate di corso, non saranno da conteggiare tra le unità massime previste per ogni giornata di formazione.

Al fine di uniformare altresì l’attività amministrativa, si precisa che un allievo è da considerarsi assente trascorsi 15 minuti dall’inizio della lezione. Le assenze che non superano il 25% della durata dei Singoli corsi possono essere recuperate previa approvazione di un calendario dei recuperi che dovrà essere presentato, con l’elenco dei candidati e con gli argomenti da recuperare, almeno cinque giorni prima della data di svolgimento. Le lezioni di recupero dovranno essere effettuate entro 30 giorni dal termine del corso.

Le circolari prot.28990 del 26.03.2007e prot. 7480del 21.03.2013 sono abrogate.

 

 

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